Debutta la quota territoriale del piano di studi:
pari al 20%, decisa in base alle direttive regionali.

Scuola regionale al via, ma su carta.

L'orario in primis dovrà servire agli obiettivi minimi del corso

ItaliaOggi del 7/2/2006

 

Con la pubblicazione dell'ultimo decreto attuativo della legge n. 53/2003, quello relativo alla definizione della quota oraria annuale del monte ore riservata alle istituzioni scolastiche (decreto datato 28 gennaio 2005 ma reso noto con una circolare ministeriale qualche giorno fa, anticipato da ItaliaOggi il 1° febbraio scorso), la riforma del secondo ciclo di istruzione sembra avere ormai tutte le carte in regola per decollare.

Il decreto, un unico articolo e ben sette commi, ripartisce, a conferma di quanto già contenuto nel decreto legislativo 226/2005, il monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti tra una quota oraria nazionale "riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio" pari all'80% e una quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche (art. 27, comma 1, lettera c, dl 226/ 2005) pari al 20% del monte ore complessivo. Nel decidere la destinazione delle ore di propria competenza, tuttavia, le singole scuole saranno tenute ad attenersi alle indicazioni di indirizzo definite dalle regioni in coerenza con il "profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei" (allegato B, dl 226/2005) e con le "indicazioni nazionali per i piani di studi personalizzati dei percorsi liceali" (allegati C-C8 dello stesso decreto). Vale comunque la pena di sottolineare che la normativa non fornisce chiarimento alcuno circa la reale natura dei rapporti intercorrenti tra regioni e singole istituzioni scolastiche. Il pacchetto orario potrà essere utilizzato dalle scuole, anche solo parzialmente, "per confermare il piano ordinamentale degli studi; per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studi; per introdurre nuove discipline, avvalendosi per l'insegnamento di esse dei docenti in servizio negli istituti, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'istituto medesimo e secondo le norme dettate dai vigenti contratti collettivi di lavoro" (art. 1, comma 4 del decreto).

Il decreto, pur completando teoricamente il quadro di riferimento della legge n. 53/2003 e costituendo premessa indispensabile per l'anticipo della sperimentazione, non sembra tuttavia destinato a rivoluzionare l'attuale assetto orario e disciplinare. Gran parte di quel 20% del curriculum ordinario gestito dalle scuole, infatti, rischia di essere assorbito dalle ore già contemplate all'interno degli Osa, laddove si dice che deve essere utilizzato "per confermare i piani di studi ordinamentali". A ciò va aggiunto che il decreto (ammettendo in tal modo, anche se implicitamente, la sostanziale inadeguatezza degli Obiettivi specifici di apprendimento) stabilisce che la quota oraria di competenza delle istituzioni scolastiche possa servire anche a compensare gli eventuali squilibri disciplinari contenuti all'interno dei piani di studio medesimi. Se nel liceo tecnologico, solo per fare un esempio, le ore di informatiche dovessero risultare insufficienti, esse potrebbero essere incrementate attingendo direttamente a quel 20%. Con buona pace delle nuove discipline il cui spazio risulterebbe notevolmente ridotto