Docenti: ecco come sciogliere la riserva.
di Antimo Di Geronimo ItaliaOggi del
28/2/2006
I
docenti inclusi in stand-by, nelle graduatorie permanenti di terza
fascia, potranno ottenere lo scioglimento della riserva a partire dal
30 giugno prossimo. Sempre che conseguano l'abilitazione entro tale
data e che provvedano a darne comunicazione al centro servizi
amministrativi territorialmente competente. È quanto si evince da un
decreto emanato dal ministero dell'istruzione il 24 febbraio scorso.
Aggiornamento solo per i riservisti Va detto subito che il beneficio
vale solo per coloro che erano stati inclusi in graduatoria con
riserva. Vale dire, per tutti i soggetti che avevano maturato il
diritto ai frequentare i corsi abilitanti.
Che sono stati successivamente attivati con i decreti n. 100 dell'8
novembre 2004 e n. 21 del 9 febbraio 2005. L'inclusione con riserva,
peraltro, non ha consentito loro di conseguire incarichi di supplenza
tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. La riserva,
infatti, consiste semplicemente in una sorta di stand-by, che si
trasforma in diritto vero e proprio solo dopo il conseguimento
dell'abilitazione. solo a chi consegue l'abilitazione Insomma, non è
sufficiente avere titolo a partecipare ai corsi, ma bisogna
effettivamente conseguire l'abilitazione. Altrimenti la riserva non
viene sciolta e l'effetto è in tutto equiparabile a una esclusione
dalla graduatoria. Dopo il conseguimento dell'abilitazione bisognerà,
però, darne comunicazione al centro servizi amministrativi,
utilizzando il modulo allegato al decreto 23/2006. E a seguito della
presentazione dell'autocertificiazione, l'amministrazione procederà
all'attribuzione del punteggio e all'aggiornamento della posizione in
graduatoria. Vale per il punteggio di abilitazione I docenti inclusi
con riserva, infatti, hanno ottenuto solo l'accredito del bonus dei 6
punti previsto per il possesso dell'abilitazione. E dunque, dopo il
conseguimento effettivo del titolo, avranno diritto anche
all'attribuzione del relativo punteggio di abilitazione. Quanto ai
corsi abilitanti, il requisito di accesso era costituito dall'avere
prestato almeno 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 1°
settembre 1999 e il 6 giugno 2004. Chi ne ha diritto Va detto subito
che il termine del 30 giugno, valido per la presentazione
dell'abilitazione che darà titolo allo scioglimento della riserva,
vale solo per i corsisti della prima tornata. Vale a dire, per coloro
che stanno frequentando i corsi abilitanti per le classi di concorso
A031, A032, A077 (decreto 100/2004) e per i docenti delle classi di
concorso tecnico pratiche. Il beneficio è esteso anche a coloro che
stanno frequentando i corsi abilitanti per il sostegno, per la scuola
dell'infanzia e primaria. E, infine per gli aspiranti docenti di
educazione fisica e per le classi di concorso tecnico- artistiche. E
chi no Nulla di fatto, dunque, per gli aspiranti docenti che hanno
chiesto di partecipare ai corsi abilitanti indetti con il decreto 85,
del 18 novembre 2005. Per questi docenti, infatti, bisognerà attendere
un successivo provvedimento.