Non accolte le questione di illegittimità costituzionale
dell'articolo 35 della legge n. 289/2002.

La Consulta sbatte fuori gli inidonei.

Più vicino il licenziamento dei prof utilizzati in altri compiti

ItaliaOggi del 28/2/2006

 

Ennesima doccia fredda per gli insegnanti dichiarati inidonei allo svolgimento della funzione docente per motivi di salute e utilizzati in altri compiti. I giudici della Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 56 del 10 febbraio scorso, hanno infatti dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata dal tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione.
La sollevata questione di legittimità costituzionale riguardava in particolare, come riferito da ItaliaOggi il martedì 22 febbraio 2005, la parte in cui il comma 5 dell'articolo 35 della citata legge n. 289/2002 prevede che il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti d'istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Prevede inoltre che, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, l'amministrazione scolastica deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ad avviso del giudice del lavoro del tribunale di Parma la norma impugnata avrebbe leso l'articolo 2 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro può intervenire in ragione della mera valutazione fisica del lavoratore, riferita "nemmeno alle mansioni attualmente svolte", ma a quelle pregresse, senza che sia stabilita alcuna cautela per il ricollocamento del lavoratore presso altre amministrazioni, che può avvenire solamente mediante la "mobilità ordinaria". Sarebbe anche violato l'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata introduce una disciplina discriminatoria per gli insegnanti dichiarati non idonei alla funzione docente per motivi di salute, i quali risultano pertanto essere gli unici dipendenti del comparto scuola per i quali viene prevista la risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di un'incapacità lavorativa attinente ad una mansione che non è quella ricoperta attualmente. Leso sarebbe inoltre, sempre ad avviso del giudice di Parma, l'articolo 35 della Costituzione dal momento che il comma 5 ´non risulta tutelare il lavoro degli inidonei, con specifico riferimento al lavoro attualmente svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza'.

Non sono stati dello stesso parere i giudici della Consulta che non solo hanno ribadito quanto avevano già deciso con la sentenza n. 322/2005 ma hanno esteso alla presunta violazione dell'articolo 2 della Costituzione la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5, nella parte in cui, secondo i giudici del tribunale di Parma, sussisteva la violazione del diritto al lavoro e la mancata tutela del lavoro attuale degli inidonei.

Il mancato riconoscimento della incostituzionalità del più volte citato articolo 35, comma 5, della legge 289/2002 rappresenta obiettivamente un duro colpo per i docenti interessati tra i quali comincia a serpeggiare la sensazione di essere stati abbandonati all'iniquo destino prefigurato dal famigerato comma 5.