Non accolte le questione di illegittimità
costituzionale
dell'articolo 35 della legge n. 289/2002.
La Consulta sbatte fuori gli inidonei.
Più
vicino il licenziamento dei prof utilizzati in altri compiti
ItaliaOggi del
28/2/2006
Ennesima doccia fredda per gli insegnanti dichiarati inidonei allo
svolgimento della funzione docente per motivi di salute e utilizzati
in altri compiti. I giudici della Corte costituzionale, con
l'ordinanza n. 56 del 10 febbraio scorso, hanno infatti dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sollevata dal tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro,
in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione.
La sollevata questione di legittimità costituzionale riguardava in
particolare, come riferito da ItaliaOggi il martedì 22 febbraio 2005,
la parte in cui il comma 5 dell'articolo 35 della citata legge n.
289/2002 prevede che il personale docente collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti
d'istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Prevede
inoltre che, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in
servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri
compiti. Decorso tale termine, l'amministrazione scolastica deve
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Ad avviso del giudice del lavoro del tribunale di Parma la norma
impugnata avrebbe leso l'articolo 2 della Costituzione, nella parte in
cui prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro può intervenire
in ragione della mera valutazione fisica del lavoratore, riferita
"nemmeno alle mansioni attualmente svolte", ma a quelle pregresse,
senza che sia stabilita alcuna cautela per il ricollocamento del
lavoratore presso altre amministrazioni, che può avvenire solamente
mediante la "mobilità ordinaria". Sarebbe anche violato l'articolo 3
della Costituzione, in quanto la norma impugnata introduce una
disciplina discriminatoria per gli insegnanti dichiarati non idonei
alla funzione docente per motivi di salute, i quali risultano pertanto
essere gli unici dipendenti del comparto scuola per i quali viene
prevista la risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di
un'incapacità lavorativa attinente ad una mansione che non è quella
ricoperta attualmente. Leso sarebbe inoltre, sempre ad avviso del
giudice di Parma, l'articolo 35 della Costituzione dal momento che il
comma 5 ´non risulta tutelare il lavoro degli inidonei, con specifico
riferimento al lavoro attualmente svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza'.
Non sono stati dello stesso parere i giudici della Consulta che non
solo hanno ribadito quanto avevano già deciso con la sentenza n.
322/2005 ma hanno esteso alla presunta violazione dell'articolo 2
della Costituzione la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5, nella parte in
cui, secondo i giudici del tribunale di Parma, sussisteva la
violazione del diritto al lavoro e la mancata tutela del lavoro
attuale degli inidonei.
Il mancato riconoscimento della incostituzionalità del più volte
citato articolo 35, comma 5, della legge 289/2002 rappresenta
obiettivamente un duro colpo per i docenti interessati tra i quali
comincia a serpeggiare la sensazione di essere stati abbandonati
all'iniquo destino prefigurato dal famigerato comma 5.