Il
Tar del Lazio ha smentito una circolare del Miur
dopo che molti
istituti avevano avviato l'iter.
Religione, valutazione alunni nel caos.
Sospesa la possibilitā di ricorrere al giudizio formulato in nota
ItaliaOggi del
21/2/2006
Per la scuola di base (primaria, secondaria di primo grado e istituti
comprensivi), un problema nuovo: l'applicazione dell'ordinanza del Tar
Lazio circa la valutazione relativa all'insegnamento della religione
cattolica per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento.
Il problema non sorge da contestazioni o rilievi particolari riferiti
all'opportunitā (o meno) di tornare al sistema (valutazione inserita
in una speciale nota) come previsto dall'art. 309 del
decreto
legislativo 297/94. In molti casi, le scuole avevano predisposto le
schede (secondo il modello ministeriale), effettuato le relative
operazioni di valutazione e compilato i documenti, prima
dell'emissione dell'ordinanza e di diffusione del relativo testo
concernente la sospensione di alcune disposizioni della
circolare
ministeriale n. 84/2005.
L'ordinanza del giudice amministrativo ha sospeso l'applicazione delle
disposizioni di tale circolare, riguardanti due specifici aspetti. Il
primo riguarda la biografia, con narrativa delle esperienze
significative dell'alunno, indicata nella sezione īparti consigliate'
della modulistica introdotta dalla circolare ministeriale. L'altra
disposizione della circolare oggetto della īsospensiva', concerne
appunto la valutazione relativa all'insegnamento della religione
cattolica. L'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio non
investe il portfolio e nemmeno le linee guida o la modulistica ad esse
allegate.
Il problema della valutazione
La
circolare ministeriale 84/05 (impugnata dai Cobas), con
un'indiscutibile innovazione della normativa primaria in materia, ha
inserito la religione cattolica tra gli insegnamenti e le attivitā da
valutare riportate nel contesto del documento di valutazione. Tale
insegnamento, nonostante le particolari caratteristiche, č stato
considerato come le altre discipline opzionali. Si consideri,
tuttavia, che la problematica posta dall'insegnamento della religione
cattolica č condizionata da principi costituzionali e dalle
particolari intese stipulate dallo stato con le rappresentanze della
Chiesa cattolica.
L'insegnamento della religione cattolica (come religione professata
dalla maggioranza del popolo italiano), in relazione al primo
Concordato (facente parte ai Patti Lateranensi del 1936), č stato
posto nei programmi della scuola primaria del 1955, come fondamento e
coronamento di tutta l'opera educativa. Con il successivo Concordato
(1984), che ha accentuato la posizione di laicitā dello stato,
l'insegnamento della religione cattolica č divenuto facoltativo, per
la conseguente scelta della famiglia di avvalersi di tale
insegnamento. Lo stato garantisce il diritto di scelta e, al tempo
stesso, della non discriminazione nel caso della scelta di non
avvalersene. E per la posizione di laicitā, garantisce il diritto di
professare altri culti. L'art. 309 del
decreto legislativo 297/94,
data la peculiaritā della disciplina, ha prescritto che per la
valutazione di tale insegnamento, venga redatta, a cura del docente e
comunicata alla famiglia degli alunni che di esso si sono avvalsi, una
speciale nota da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella
scolastica.
Le indicazioni innovative della circolare ministeriale riguardanti la
collocazione della valutazione inerente all'insegnamento della
religione cattolica nel contesto del documento di valutazione, e la
considerazione dell'ora di insegnamento della religione cattolica come
facente parte del monte ore di insegnamenti obbligatori, sono state
appunto impugnate (dai Cobas), sia per profili diversi di
illegittimitā, sia per violazione di norme concernenti la tutela della
sfera della riservatezza delle persone. L'ordinanza del Tar che ha
sospeso la circolare ministeriale, limitatamente agli aspetti
delineati, ha carattere cautelare ed effetti provvisori fino alla
sentenza di merito.
L'applicazione dell'ordinanza
Con la
circolare (prot. 1196) del 9 febbraio 2006 la direzione
generale per gli ordinamenti scolastici ha invitato le scuole a
soprassedere (in attesa della definizione del contenzioso in atto)
dalla compilazione della ībiografia con narrazione delle esperienze
significative dell'alunno'.
Questo aspetto, dunque, non presenta particolari problemi. Per quanto
concerne le modalitā della valutazione relativa all'insegnamento della
religione cattolica, la stessa direzione generale ha precisato che le
scuole potranno redigere (sempre fino alla definizione del
contenzioso) per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento,
la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo unico delle leggi
sulla scuola (dlgs. 297/94). I Cobas hanno diffidato diversi dirigenti
scolastici (in particolare, in Piemonte) a eseguire l'ordinanza del
Tar Lazio, richiamando in proposito le competenze del collegio dei
docenti circa le schede di valutazione.
A parte le minacce di formali denunce, molte scuole hanno dato corso
alla distribuzione delle schede, non solo stampate, ma anche redatte
(secondo la formula e le indicazioni della circolare ministeriale)
prima della piena conoscenza (in difetto di notifica o specifica
comunicazione) dell'ordinanza di sospensione.
Non si č ritenuto di potere (o dovere) applicare ad atti giā formati e
a procedimenti conclusi la sospensione (in certi casi tardiva) delle
particolari disposizioni contenute nella circolare ministeriale.