Il Tar del Lazio ha smentito una circolare del Miur
dopo che molti istituti avevano avviato l'iter.

Religione, valutazione alunni nel caos.

Sospesa la possibilitā di ricorrere al giudizio formulato in nota

 ItaliaOggi del 21/2/2006

 

Per la scuola di base (primaria, secondaria di primo grado e istituti comprensivi), un problema nuovo: l'applicazione dell'ordinanza del Tar Lazio circa la valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento.
Il problema non sorge da contestazioni o rilievi particolari riferiti all'opportunitā (o meno) di tornare al sistema (valutazione inserita in una speciale nota) come previsto dall'art. 309 del decreto legislativo 297/94. In molti casi, le scuole avevano predisposto le schede (secondo il modello ministeriale), effettuato le relative operazioni di valutazione e compilato i documenti, prima dell'emissione dell'ordinanza e di diffusione del relativo testo concernente la sospensione di alcune disposizioni della circolare ministeriale n. 84/2005.

L'ordinanza del giudice amministrativo ha sospeso l'applicazione delle disposizioni di tale circolare, riguardanti due specifici aspetti. Il primo riguarda la biografia, con narrativa delle esperienze significative dell'alunno, indicata nella sezione īparti consigliate' della modulistica introdotta dalla circolare ministeriale. L'altra disposizione della circolare oggetto della īsospensiva', concerne appunto la valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica. L'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio non investe il portfolio e nemmeno le linee guida o la modulistica ad esse allegate.

 

Il problema della valutazione

La circolare ministeriale 84/05 (impugnata dai Cobas), con un'indiscutibile innovazione della normativa primaria in materia, ha inserito la religione cattolica tra gli insegnamenti e le attivitā da valutare riportate nel contesto del documento di valutazione. Tale insegnamento, nonostante le particolari caratteristiche, č stato considerato come le altre discipline opzionali. Si consideri, tuttavia, che la problematica posta dall'insegnamento della religione cattolica č condizionata da principi costituzionali e dalle particolari intese stipulate dallo stato con le rappresentanze della Chiesa cattolica.

L'insegnamento della religione cattolica (come religione professata dalla maggioranza del popolo italiano), in relazione al primo Concordato (facente parte ai Patti Lateranensi del 1936), č stato posto nei programmi della scuola primaria del 1955, come fondamento e coronamento di tutta l'opera educativa. Con il successivo Concordato (1984), che ha accentuato la posizione di laicitā dello stato, l'insegnamento della religione cattolica č divenuto facoltativo, per la conseguente scelta della famiglia di avvalersi di tale insegnamento. Lo stato garantisce il diritto di scelta e, al tempo stesso, della non discriminazione nel caso della scelta di non avvalersene. E per la posizione di laicitā, garantisce il diritto di professare altri culti. L'art. 309 del decreto legislativo 297/94, data la peculiaritā della disciplina, ha prescritto che per la valutazione di tale insegnamento, venga redatta, a cura del docente e comunicata alla famiglia degli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica.

Le indicazioni innovative della circolare ministeriale riguardanti la collocazione della valutazione inerente all'insegnamento della religione cattolica nel contesto del documento di valutazione, e la considerazione dell'ora di insegnamento della religione cattolica come facente parte del monte ore di insegnamenti obbligatori, sono state appunto impugnate (dai Cobas), sia per profili diversi di illegittimitā, sia per violazione di norme concernenti la tutela della sfera della riservatezza delle persone. L'ordinanza del Tar che ha sospeso la circolare ministeriale, limitatamente agli aspetti delineati, ha carattere cautelare ed effetti provvisori fino alla sentenza di merito.

 

L'applicazione dell'ordinanza

Con la circolare (prot. 1196) del 9 febbraio 2006 la direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha invitato le scuole a soprassedere (in attesa della definizione del contenzioso in atto) dalla compilazione della ībiografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno'.

Questo aspetto, dunque, non presenta particolari problemi. Per quanto concerne le modalitā della valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica, la stessa direzione generale ha precisato che le scuole potranno redigere (sempre fino alla definizione del contenzioso) per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo unico delle leggi sulla scuola (dlgs. 297/94). I Cobas hanno diffidato diversi dirigenti scolastici (in particolare, in Piemonte) a eseguire l'ordinanza del Tar Lazio, richiamando in proposito le competenze del collegio dei docenti circa le schede di valutazione.

A parte le minacce di formali denunce, molte scuole hanno dato corso alla distribuzione delle schede, non solo stampate, ma anche redatte (secondo la formula e le indicazioni della circolare ministeriale) prima della piena conoscenza (in difetto di notifica o specifica comunicazione) dell'ordinanza di sospensione.

Non si č ritenuto di potere (o dovere) applicare ad atti giā formati e a procedimenti conclusi la sospensione (in certi casi tardiva) delle particolari disposizioni contenute nella circolare ministeriale.