Il docente non può avere altre attività.
di Giovanni Parente,
Il Sole 24 Ore
del 14/2/2006.
Il personale docente anche se con contratto a
termine non può svolgere altra attività. A meno che non si tratti di
libera professione e venga richiesta un'autorizzazione al dirigente
scolastico così come previsto dall'art. 508 del
Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle
disposizioni in materia di istruzione).
A ricordarlo è la sentenza 407 dello scorso 3 novembre con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 5
dell'articolo 4 della legge 67/2004 emanata dalla Provincia autonoma
di Trento in tema di organizzazione e dipendenti dei servizi pubblici
nel proprio terrotorio. Un provvedimento che consentiva al personale
insegnante temporaneo, a quello con contratto a termine non superiore
a un anno e a quello con "prestazione lavorativa non superiore al 50%
di quella a tempo pieno" di svolgere, previo assenso della struttura
competente, "altra attività a condizione che non determini conflitto
di interesse con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile
con il rispetto degli obblighi di lavoro".
Il ricorso. Con l'impugnazione notificata il 17 agosto 2004, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva ravvisato nella normativa
in questione una violazione del primo comma dell'articolo 98 della
Costituzione per il quale "i pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della nazione".
Inoltre la disciplina della provincia autonoma contrasterebbe con
l'articolo 508 del Decreto Legislativo 297/94 che prelude agli
insegnanti di ogni ordine e grado la possibilità di esercitare
attività commerciale, industriale o professionale, nonchè di assumere
o mantenere impegni alle dipendenze di privati.
L'illegittimità costituzionale. La corte fa sua la linea
interpretativa del ricorrente e ritiene che non possa essere accolta
l'eccezione presentata dalla provincia di Trento di "una imperfetta
formulazione della disposizione". la difesa dell'amministrazione
trentina aveva riconosciuto che il riferimento generico al "personale
insegnante temporaneo" rendeva incerto "l'ambito di applicazione della
norma".
In realtà l'intenzione dell'Ente sarebbe stata quella di disciplinare
le "incompatibilità dei docenti della scuola materna e degli istituti
professionali" su cui ha potestà legislativa primaria.
Ma per la Corte la "formulazione della disposizione è troppo ampia e
generica per leggerla nel senso riduttivo suggerito dalla Provincia di
Trento"
Pertanto è incostituzionale perchè permette lo svolgimento di "altra
attività" senza alcuna limitazione di oggetto, laddove la legge
statale consente al personale docente unicamente l'esercizio della
libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
Progressioni senza concorso. La Consulta ha stabilito anche
l'incostituzionalità del comma 7 dell'articolo 6 della stessa legge.
Grazie ad esso il personale regionale trasferito alla Provincia e
impegnato almeno per cinque anni come funzionario in reggenza di
ripartizione poteva essere inquadrato nella qualifica superiore di
dirigente semplicemente facendone domanda. Secondo la Corte la norma
viola l'articolo 97 della Costituzione in base al quale "agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso".