Incentivi, superbonus e certificazione pensionistica. da Italiascuola dell’1/2/2006
Si pubblica la prima di due parti di una riflessione di Giuliano Coan, esperto in materia previdenziale e relatore ai corsi Dirscuola-Italiascuola.it, sugli incentivi per chi rinvia la pensione, il superbonus e la certificazione della posizione pensionistica.
Incentivi per chi rinvia la pensione Dal 2008 cambiano le regole per andare in pensione. La legge 23 agosto 2004, n. 243 modifica il pensionamento d’anzianità portando a 60 anni di età e 35 di contribuzione la soglia d’accesso (quell’attuale è 57 anni d’età e 35 di contributi). Le donne manterranno dal 2008 fino al 2015 la possibilità di andare in pensione con gli attuali requisiti, con una penalizzazione del trattamento pensionistico del 30% circa dell’importo poiché il metodo di calcolo adottato sarà quello interamente contributivo. Chi decide di proseguire il lavoro, pur avendo maturato i requisiti per il trattamento pensionistico, può ottenere il superbonus fino al 2007 consistente nel 32,7% dello stipendio, esente da tasse. Tale facoltà è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di un minimo contributivo di 35 anni e 57 anni d’età, oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età. L’esercizio di questa possibilità comporta la cessazione d’ogni obbligo di versamento da parte del datore di lavoro, a decorrere dalla prima finestra utile successiva alla data d’esercizio della predetta facoltà. Con la stessa decorrenza, il lavoratore percepirà la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, esente da tasse (32,70% della base imponibile). Il lavoratore pertanto si vedrà accreditato in busta paga un importo non disprezzabile (Euro 327 ogni mille di stipendio) È chiaro che, all’atto del pensionamento, il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato questa facoltà, sarà pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile, sulla base delle contribuzioni maturate a tale scadenza. L’importo dell’assegno pensionistico sarà rivalutato dall’applicazione delle perequazioni automatiche annuali fino alla cessazione dell’attività lavorativa del dipendente, cioè per tutto il periodo di posticipo del pensionamento.
Super bonus per i dipendenti pubblici, personale della scuola compreso L’estensione del posticipo del pensionamento d’anzianità con conseguente bonus (32,35 % per lavoratori degli enti locali e 32,95% per i lavoratori statali) richiede un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro, con le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali. Tanto è necessario in quanto si deve, nel pubblico impiego, tenere conto delle specificità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esigenza d’efficienza e d’efficacia dell’apparato pubblico. La predetta estensione formerà oggetto di un decreto legislativo da emanare dal Governo come stabilito dall’art. 1, comma due, lettera p) della legge 243/04.
Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica I lavoratori che abbiano maturato o maturano entro il 31.12.2007 i requisiti d’età ed anzianità contributiva previsti dalla norma vigente prima dell’entrata in vigore della legge 243/04 conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o d’anzianità nonché alla pensione nel sistema contributivo e - non desiderano momentaneamente varcare la soglia del pensionamento - possono chiedere all’ente d’appartenenza la certificazione di tale diritto. La norma di salvaguardia, per la prima volta introdotta in materia previdenziale nell’ambito del diritto, prevista dall’art.1, comma tre, della legge 243/04, tende ad eliminare gli stati d’incertezza che possano aleggiare attorno al lavoratore una volta raggiunto il diritto alla pensione che stimolano l’interessato alla corsa alla presentazione della domanda di pensione con il timore che una norma successiva possa disporre diversamente. Effettivamente in passato nella fattispecie taluni provvedimenti sono stati gravemente penalizzanti per i lavoratori. Il lavoratore della scuola, in possesso dei requisiti previsti, potrà ottenere dall’Inpdap la certificazione della propria posizione previdenziale con l’attestazione del conseguimento del diritto alla pensione d’anzianità e di vecchiaia retributiva e contributiva. Questo diritto potrà essere esercitato dal lavoratore successivamente, quando vorrà, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa A tal fine l’Inpdap ha divulgato la circolare n. 44 del 13 settembre 2005 - allegati tre, che detta modalità e criteri per ottenere la predetta certificazione. Successivamente lo stesso Istituto con nota operativa 41 del 16 novembre 2005 si è premurato anzitempo di precisare che la certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione. Ovviamente tale certificazione non ha nessun valore giuridico in presenza d’eventuali future modifiche legislative. In tal caso, ed in ultima analisi, sarà il Pretore del lavoro a decidere. |