Il problema delle graduatorie permanenti
Le norme della legge finanziaria a confronto.
di da
Pavone Risorse
del 7/12/2006
Camera |
Testo
emendato dal Governo |
262. Per meglio
qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica
attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale,
che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore
efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più
decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati
interventi concernenti:
…
c) la
definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da
verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta
fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine
di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l’età media del personale docente
e di definire contestualmente
procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e
ricorrenti. |
parole cancellate |
Analogo piano
di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive
20.000 unità.
aggiungere qui il
passaggio scritto a lato |
Le nomine disposte
in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 |
I due paragrafi
seguenti sono sostituiti con quelli scritti a lato
A seguito della piena attuazione del piano triennale per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a
decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie
permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli
nella misura del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili ai sensi dell’articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la
validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
|
Contestualmente
all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica
istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al fine
di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di
innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del
personale docente.
Con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie
permanenti di cui all’articolo l del decreto legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.
143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi li inserimenti nelle stesse graduatorie da
effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso
di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata
in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti
ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SISS, i
corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica
e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria.
La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del
titolo di abilitazione |
Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata
la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri
concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione
del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale
docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto
dal 1º settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta
data.
Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data
del 2
maggio 2005, di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano
inseriti negli elenchi prioritari
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
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parole cancellate
|
In
ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano
triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente, fosse necessario comunque procedere alla copertura di
posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente
disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla
lettera a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti
nonche´ alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi
in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente
legge. |
periodo soppresso |
Sono comunque
fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su
posti della medesima classe di concorso |
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Per una migliore
comprensione riportiamo uno stralcio dell'art. 39 della legge 449/97
Art. 39.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche
e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)
1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con
le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice
delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è
valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è
emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della
riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al
numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999,
viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo
0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31
dicembre 1998.
3. Il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle
assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base
di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica
affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza
di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra
i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data
del 27 settembre 1997, nonchè di quanto previsto dai commi 23 e 24 del
presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le assunzioni sono
subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo
procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni
vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
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