Genitori insoddisfatti? Scatta il rimborso.
da ItaliaOggi del
4/4/2006
Genitori soddisfatti della scuola dei propri figli. Oppure rimborsati.
Se infatti non sono persuasi dei metodi didattici usati a scuola dagli
insegnanti dei loro figli, sono legittimati a presentare un esposto al
provveditore agli studi chiedendo un controllo sulla professionalità
dei docenti. Non solo. I professori contestati non devono replicare
all'iniziativa denunciando per diffamazione le mamme e i papà che
protestano. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza
11154/2006 che ha confermato l'assoluzione di diciotto genitori sardi
denunciati da un insegnante all'istituto tecnico, frequentato a Chiesi
(Sassari) dai loro figli. Stanchi del disagio che il cattivo rapporto
con l'insegnante causava ai ragazzi, i genitori, nell'agosto 1998,
avevano scritto al provveditore di Sassari chiedendo il suo
intervento.
Nella denuncia si faceva presente che l'insegnante nel corso dell'anno
non aveva fornito agli studenti il necessario supporto scolastico e
aveva creato loro problemi psicologici con atteggiamenti arroganti.
Il tutto accompagnato talvolta da espressioni maleducate e da
disparità di trattamento riservate in particolare agli alunni di sesso
maschile. I genitori sottolineavano, inoltre, nella denuncia, che l'
insegnante aveva omesso le interrogazioni durante l'anno,
sostituendole talvolta con prove scritte del cui esito gli alunni
erano stati informati solo in occasionali colloqui. Immediata la
reazione dell'insegnante che aveva sporto denuncia per diffamazione,
contro i genitori, chiedendo anche il risarcimento danni. Sia in primo
sia in secondo grado (verdetto del 5 luglio 2005), i diciotto
firmatari dell'esposto sono stati assolti, si legge, ´per aver agito
nell'esercizio di un diritto'. Ma l'assoluzione non è andata giù alla
docente sarda che ha fatto ricorso in Cassazione. I supremi giudici
hanno, però, respinto il suo reclamo confermando il legittimo
esercizio del diritto di critica da parte dei genitori degli alunni.
Per quanto riguarda invece l'esposto si sottolinea che un atto del
genere non aveva ´neppure una vera e propria capacità diffamatoria
poiché, promosso all'interno dell'istituzione scolastica, è stato poi
inviato, dai soggetti legittimati a farlo, solo ed esclusivamente
all'autorità gerarchicamente superiore deputata al dovuto controllo'.