Genitori insoddisfatti? Scatta il rimborso.

da ItaliaOggi del 4/4/2006

 

Genitori soddisfatti della scuola dei propri figli. Oppure rimborsati. Se infatti non sono persuasi dei metodi didattici usati a scuola dagli insegnanti dei loro figli, sono legittimati a presentare un esposto al provveditore agli studi chiedendo un controllo sulla professionalità dei docenti. Non solo. I professori contestati non devono replicare all'iniziativa denunciando per diffamazione le mamme e i papà che protestano. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza 11154/2006 che ha confermato l'assoluzione di diciotto genitori sardi denunciati da un insegnante all'istituto tecnico, frequentato a Chiesi (Sassari) dai loro figli. Stanchi del disagio che il cattivo rapporto con l'insegnante causava ai ragazzi, i genitori, nell'agosto 1998, avevano scritto al provveditore di Sassari chiedendo il suo intervento.
Nella denuncia si faceva presente che l'insegnante nel corso dell'anno non aveva fornito agli studenti il necessario supporto scolastico e aveva creato loro problemi psicologici con atteggiamenti arroganti.

Il tutto accompagnato talvolta da espressioni maleducate e da disparità di trattamento riservate in particolare agli alunni di sesso maschile. I genitori sottolineavano, inoltre, nella denuncia, che l' insegnante aveva omesso le interrogazioni durante l'anno, sostituendole talvolta con prove scritte del cui esito gli alunni erano stati informati solo in occasionali colloqui. Immediata la reazione dell'insegnante che aveva sporto denuncia per diffamazione, contro i genitori, chiedendo anche il risarcimento danni. Sia in primo sia in secondo grado (verdetto del 5 luglio 2005), i diciotto firmatari dell'esposto sono stati assolti, si legge, ´per aver agito nell'esercizio di un diritto'. Ma l'assoluzione non è andata giù alla docente sarda che ha fatto ricorso in Cassazione. I supremi giudici hanno, però, respinto il suo reclamo confermando il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dei genitori degli alunni.

Per quanto riguarda invece l'esposto si sottolinea che un atto del genere non aveva ´neppure una vera e propria capacità diffamatoria poiché, promosso all'interno dell'istituzione scolastica, è stato poi inviato, dai soggetti legittimati a farlo, solo ed esclusivamente all'autorità gerarchicamente superiore deputata al dovuto controllo'.