Il docente di sostegno, Jolly delle sostituzioni.

In presenza dell'alunno disabile, il docente di sostegno
può essere utilizzato per sostituire docenti assenti anche di altre classi?
È una questione su cui non c'è un indirizzo univoco.

di Nicola Mondelli, da ItaliaOggi del 4/4/2006

 

In via preliminare va chiarito che il docente di sostegno è docente della classe.
Non di meno, la funzione precipua di tale tipologia di personale è quella di garantire al discente disabile la fruizione del diritto all'integrazione scolastica. È da escludere, dunque, che il docente di sostegno possa essere distratto dalla cura dell'alunno portatore di handicap, per essere utilizzato in altra classe al fine di sostituire un docente assente.

Considerando, però, che il docente di sostegno è docente della classe, è ragionevole ritenere che, occasionalmente, in assenza di docenti con ore a disposizione, possa essere utilizzato per sostituire il docente della stessa classe momentaneamente assente anche in presenza dell'alunno disabile.

Qualora, invece, in coincidenza dell'assenza di un docente di altra classe, risulti assente l'alunno disabile affidato alle sue cure, è legittimo che il docente di sostegno possa essere utilizzato per sostituire il docente assente anche se di altra classe. Tale utilizzo, infatti, non solo non arrecherà nocumento alcuno all'alunno assente, ma consentirà anche di evitare l'impegno di somme necessarie alla retribuzione delle eventuali ore aggiuntive da corrispondere ad altro docente da destinare alla sostituzione. In riferimento alla questione vi è stato anche un recente pronunciamento del centro servizi amministrativi di Padova (prot. n. 000447/C24 del 26 gennaio 2006). Che può essere utile per dirimere questioni del genere.

A questo proposito, l'ufficio scolastico provinciale ha chiarito che può ´essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe.

Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi'.

"In ogni caso", si legge nella nota del contro servizi amministrativi di Padova, "salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, nonché l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione".