Il recente caso di una bravata notturna,
sfociata in tragedia,
ripropone il problema dei controlli.
Incidenti in gita, docenti incolpevoli.
Insegnanti perseguibili solo per negligenze
imperdonabili.
da ItaliaOggi dell'11/4/2006
Ancora un agghiacciante episodio di morte per una bravata notturna tra
studenti, in viaggio di istruzione organizzato dalla scuola. Un
ragazzo diciassettenne, allievo di un istituto tecnico di Correggio
(provincia di Reggio Emilia), nel tentativo di penetrare attraverso la
finestra nella camera dove erano ospitati alcuni compagni, è
precipitato dal quinto piano, schiantandosi sui lucernai della sala
ristorante dell'albergo, dove era alloggiato. A causa dell'impatto
violentissimo, il ragazzo è morto sul colpo.
Si tratta dell'ennesima tragedia di una lunga serie (otto casi, dal
1990) di episodi similari, accaduti nell'occasione di viaggi di
istruzione. Una bravata, fatta per scherzo, che si trasforma
repentinamente in dramma. Tentativi di scalate notturne per penetrare
dalla finestra nelle stanze dell'albergo che ospitano i compagni, o
rischiosi passaggi da una stanza all'altra attraverso il cornicione,
hanno determinato eventi quasi sempre letali per studenti in viaggio
con la scuola.
La ripetizione dei fatti induce a chiedersi il motivo di sfide contro
pericoli così gravi, nonostante i luttuosi precedenti noti a tutti,
che certamente spingono i docenti accompagnatori a continui, ma
inutili, ammonimenti.
Occorre considerare che il ragazzo vive durante il viaggio un momento
"magico" di libertà, con l'inevitabile tentazione di sperimentarla.
Perciò, il viaggio di istruzione e le attività ad esso connesse
vengono influenzate dall'atmosfera di goliardica euforia e di totale
spensieratezza tipiche dell'età degli allievi, ma accresciute dalla
particolare occasione. Questi stati d'animo, influenzati dall'esigenza
di fare nuove esperienze, anche con disprezzo (o scarsa valutazione)
del rischio, danno una particolare connotazione ai viaggi di
istruzione come fatti implicanti gravi responsabilità per i docenti
accompagnatori. Tali iniziative, tuttavia, anche se costituiscono
impegni più gravosi per impreviste e imprevedibili situazioni di
pericolo (quasi sempre determinate dalle iniziative "straordinarie" o
dalle bravate degli stessi studenti) costituiscono per i giovani
importanti momenti di crescita comune. La possibilità data agli
allievi per mezzo del viaggio di istruzione di vivere e scoprire
insieme, realtà diverse da quelle abituali e problematiche ambientali
nuove, non è realizzabile attraverso differenti iniziative conoscitive
e ricerche specifiche. La consapevolezza di ciò e la naturale
disposizione a non sacrificare le esigenze degli studenti, anche a
fronte di una propria maggiore responsabilità, spinge i docenti ad
assumere impegni più gravosi rispetto alla lezione in classe o
all'attività svolta a scuola. Questa stessa consapevolezza spinge i
genitori ad esporsi all'ansia suscitata dai rischi del viaggio e
all'angoscia che la lontananza dei figli da casa può determinare. Il
regime di responsabilità del docente è costituito dall'obbligo della
vigilanza sugli alunni (minori), finalizzata all'ordinato svolgimento
dell'attività didattica, a garantire a tutti la fruizione
dell'insegnamento e ad assicurare l'incolumità degli allievi durante
la permanenza a scuola e, comunque, nello svolgimento di iniziative
(anche svolte all'esterno della scuola) di carattere didattico, o
genericamente culturale, o ricreativo, o sportivo. Il docente risponde
per situazioni dannose collegabili a fatti connessi a obblighi di
vigilanza degli alunni solo se determinate intenzionalmente o
riferibili a gravi omissioni o negligenze o imprudenza, nell'esercizio
della funzione di vigilanza. Il regime della responsabilità del
docente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione non è diverso
da quello applicabile nelle normali situazioni di attività scolastica
svolta all'interno della classe o dell'edificio scolastico o
all'esterno. Diversa è certamente la situazione alla quale va adeguata
l'attenzione e la vigilanza del docente accompagnatore per essere
immune da colpa grave, in relazione alla prevedibilità di eventi
dannosi che possano essere scongiurati mediante un'accorta opera di
prevenzione. Ma proprio questo è l'elemento che deve essere
considerato con riguardo al luttuoso episodio in questione e, più in
generale, con riguardo alle situazioni che si possono verificare
durante i viaggi di istruzione (o le visite guidate). Occorre,
comunque, considerare che è assai difficile sia ipotizzare, sia
contrastare le iniziative degli studenti intenzionalmente costruite e
mirate ad eludere la vigilanza dei docenti, specie durante i viaggi di
istruzione.
Le sortite clandestine dei ragazzi dall'albergo dove sono ospitati,
aggirando la sorveglianza anche del portiere di notte, per una
semplice passeggiata notturna o per una fuga in discoteca,
appartengono all'antologia delle esperienze dei viaggi di istruzione.
Non è impossibile dissuadere gli studenti (anche se la ricorrenza
degli episodi sembra dimostri il contrario), soprattutto quelli
nell'età tipica di sfida del pericolo e della sorveglianza, dallo
sperimentare comportamenti di totale trasgressione delle regole
stabilite. Ma certamente non possono essere riferiti ai docenti sotto
il profilo della colpa grave, della negligenza e dell'imprudenza, atti
che non si riesce a contrastare nemmeno con provvedimenti aspramente
repressivi. Provvedimento che spesso, al contrario, si rivelano
controproducenti.