Chi difende il dipendente davanti al giudice?

Chi sostiene le spese della difesa?.

 da Italiascuola del 5/4/2006

 

Presenta caratteristiche di interesse per il personale scolastico apicale l'ipotesi in cui un pubblico dipendente sia personalmente "chiamato" in giudizio per fatti connessi al suo servizio. È una fattispecie che può riguardare giudizi sia di tipo civile, che penale o amministrativo.

Dovendo ipotizzare dei che potenzialmente conducono a un giudizio si può immaginare il caso del docente di educazione fisica che viene citato insieme all'amministrazione scolastica dal genitore dell'alunno per il risarcimento del danno avvenuto durante l'attività ginnico-sportiva a scuola, oppure quello del dirigente scolastico indagato per fatti connessi al servizio costituenti reato.

In fattispecie come queste, il dipendente pubblico può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, a patto che il giudizio non abbia come controparte un'amministrazione dello Stato, che l'Amministrazione al quale il dipendente appartiene ne faccia richiesta, e che l'avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

Se si verificano le condizioni perché l'Avvocatura dello Stato offra il suo patrocinio a favore del dipendente, non è necessario un apposito mandato. Ma chi paga l'avvocato dello Stato?

La norma prevede che "le spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

In ogni caso, perché avvenga questo rimborso, è necessaria un'istanza del dipendente rivolta all'amministrazione per la restituzione delle spese sostenute per la propria difesa. Poiché il giudizio di congruità che l'Avvocatura è chiamata a compiere presuppone la conoscenza delle attività compiute nel giudizio, all'istanza andranno allegati, oltre che la fattura rilasciata dal difensore, la nota spese redatta da questi, gli atti difensivi da questi predisposti ed il provvedimento che ha definito il giudizio.

Ovviamente, al pubblico dipendente resta sempre l'alternativa di ricorrere a un avvocato di propria fiducia, chiedendo, condizionatamente alla non soccombenza in giudizio, il rimborso delle spese di assistenza alla propria Amministrazione.