Chi difende il dipendente davanti al giudice?
Chi sostiene le spese della difesa?.
da
Italiascuola del 5/4/2006
Presenta caratteristiche di interesse per il
personale scolastico apicale l'ipotesi in cui un pubblico dipendente
sia personalmente "chiamato" in giudizio per fatti connessi al suo
servizio. È una fattispecie che può riguardare giudizi sia di tipo
civile, che penale o amministrativo.
Dovendo ipotizzare dei che potenzialmente conducono a un giudizio si
può immaginare il caso del docente di educazione fisica che viene
citato insieme all'amministrazione scolastica dal genitore dell'alunno
per il risarcimento del danno avvenuto durante l'attività
ginnico-sportiva a scuola, oppure quello del dirigente scolastico
indagato per fatti connessi al servizio costituenti reato.
In fattispecie come queste, il dipendente pubblico può avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, a patto che il giudizio non abbia come
controparte un'amministrazione dello Stato, che l'Amministrazione al
quale il dipendente appartiene ne faccia richiesta, e che l'avvocato
generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
Se si verificano le condizioni perché l'Avvocatura dello Stato offra
il suo patrocinio a favore del dipendente, non è necessario un
apposito mandato. Ma chi paga l'avvocato dello Stato?
La norma prevede che "le spese legali relative a giudizi di
responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti
di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed
atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di
obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che
escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dall'amministrazione
di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello
Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la
ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilità".
In ogni caso, perché avvenga questo rimborso, è necessaria un'istanza
del dipendente rivolta all'amministrazione per la restituzione delle
spese sostenute per la propria difesa. Poiché il giudizio di congruità
che l'Avvocatura è chiamata a compiere presuppone la conoscenza delle
attività compiute nel giudizio, all'istanza andranno allegati, oltre
che la fattura rilasciata dal difensore, la nota spese redatta da
questi, gli atti difensivi da questi predisposti ed il provvedimento
che ha definito il giudizio.
Ovviamente, al pubblico dipendente resta sempre l'alternativa di
ricorrere a un avvocato di propria fiducia, chiedendo,
condizionatamente alla non soccombenza in giudizio, il rimborso delle
spese di assistenza alla propria Amministrazione.