Ai precari 30 sedi tutte nuove.

Possibile modificare le scuole dove gareggiare.

 da ItaliaOggi del 25/4/2006

 

I docenti precari inseriti nella prima fascia delle graduatorie d'istituto potranno modificare la scelta delle 30 scuole anche quest'anno. È quanto prevede una circolare del ministero dell'istruzione di prossima emanazione, che regolerà gli adempimenti relativi al secondo anno di vigenza delle graduatorie permanenti. ItaliaOggi l'ha letta: la nota disciplina il trattamento delle graduatorie di istituto di prima fascia, lo scioglimento delle riserve e l'attribuzione delle precedenze per la tutela dei disabili, previste dalla legge n. 104/92.

 

Le 30 scuole

La possibilità di cambiare le scuole per i docenti di prima fascia è stata prevista perché la legge n. 143/2004 ha allungato a due anni il periodo di vigenza delle graduatorie permanenti. E dunque, i docenti inseriti nella prima fascia degli elenchi d'istituto, se non fosse stata introdotta questa deroga, non avrebbero avuto la possibilità di rivedere l'elenco delle sedi. Che, normalmente, vengono indicate nel modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto, che viene allegato al modulo per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti.

 

Cambiamenti anche per la prima fascia

E ciò avrebbe determinato una vera e propria discriminazione, nei confronti dei docenti di prima fascia (inclusi nelle permanenti) rispetto ai docenti precari che vengono inseriti nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Vale a dire, rispetto ai docenti che non sono inseriti nelle permanenti e che sono in grado di vantare l'abilitazione (seconda fascia) oppure il solo titolo di studio necessario ad accedere alle classi di concorso richieste (terza fascia).

 

Le opzioni richiedibili

Sarà possibile dunque chiedere di modificare l'elenco delle 30 scuole a prescindere dalla fascia di appartenenza. Ma sempre con l'inserimento in coda alla fascia di appartenenza e con i limiti previsti dalla normativa. Ciò vuol dire che non si potranno cambiare tutte e 30 le scuole ma sarà possibile esercitare solo tre opzioni.

La prima consiste nel cambiare fino a un massimo di tre sedi scolastiche; la seconda è costituita dalla possibilità di cambiare la provincia di inclusione e, infine, la terza è quella di integrare le sedi richieste fino a un massimo di 30 (con un massimo di dieci circoli didattici) qualora nella precedente domanda non sia stato raggiunto il numero massimo delle sedi richiedibili. Coloro che sono presenti nelle graduatorie permanenti di due province non potranno esercitare l'opzione del cambio di provincia.

 

Scioglimento della riserva

Durante l'incontro l'amministrazione ha chiarito, inoltre, che i docenti che chiederanno lo scioglimento della riserva otterranno l'attribuzione del solo punteggio di abilitazione. Non è prevista, infatti, la possibilità di far valere altri titoli, perché quest'anno le graduatorie permanenti non saranno aggiornate. Il punteggio di abilitazione non sarà attribuito invece ai docenti che otterranno lo scioglimento della riserva per il sostegno. Lo scioglimento della riserva comporterà, in ogni caso, l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e anche nelle graduatorie d'istituto di prima fascia.

 

Precedenze per i disabili e chi li assiste

L'amministrazione ha fatto sapere che quest'anno il diritto a scegliere per primi la sede di destinazione sarà attribuito non solo ai disabili ma anche a chi li assiste. Sempre se l'interessato sarà collocato in graduatoria in posizione utile per maturare il diritto all'assunzione.

Ciò vuol dire che continuerà a essere garantita l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 104/92, che riguarda i portatori di handicap con un grado di invalidità non inferiore a due terzi. E la relativa precedenza sarà estesa anche ai portatori di handicap grave (articolo 33, comma 6) e al genitore o al familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato.

Gli stati di handicap, il grado di invalidità e la necessità di cure e assistenza continuativa dovranno essere comprovati da apposita certificazione, secondo quanto previsto nell'articolo 9 del contratto sulla mobilità dei docenti di ruolo.

Per chiedere l'attribuzione della precedenza gli interessati, oltre alla certificazione, dovranno anche compilare degli apposti moduli, che saranno allegati alla circolare di prossima emanazione.