L'ammissione con riserva dei candidati già esclusi dall'esame mette in crisi le selezioni

Va in tilt il concorso dei presidi

Rinvio imprecisato per le prove ancora da sostenere

da ItaliaOggi dell'11/10//2005

 

Condizionata dai provvedimenti di ammissione con riserva dei candidati già esclusi dalle prove di esame, si impantana la procedura del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici.
Diversi Tribunali amministrativi regionali hanno accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento di esclusione dalle prove di esame dei candidati che avevano impugnato sia il bando di concorso, sia le graduatorie formate dalle varie commissioni d'esame.

Le graduatorie, formulate in base ai titoli dei candidati già nella fase di accesso, sono finalizzate a una prima selezione dei concorrenti. Le commissioni d'esame, costituite in ciascuna regione, mediante la prima selezione riferita ai titoli culturali, professionali e di servizio, debbono individuare (in relazione alle disposizioni del bando di concorso) i candidati che possono partecipare alle prove, scritte e orali. Dall'esito delle prove dipende l'ammissione al corso di formazione (160 ore di lezione frontale e 80 di tirocinio) con valutazione finale.

La nuova disciplina di reclutamento dei dirigenti scolastici è, infatti, caratterizzata da due esigenze. Da una parte, quella di ridurre al massimo il dispendio di tempo e di energie (ma anche di fondi), mediante una successione di prove selettive che assottiglino via via la schiera dei partecipanti. Dall'altra, quella di realizzare una scelta efficace e funzionale all'organizzazione delle istituzioni scolastiche autonome.

 

LE MOTIVAZIONI DEI RICORSI

I concorrenti esclusi hanno contestato questo ordine della procedura concorsuale. La valutazione dei titoli (e, quindi, il punteggio ad essi attribuito) diventa prevalente, in quanto può precludere al candidato la partecipazione alle prove (scritte e orali) di ammissione al concorso. Si tratta, dunque, secondo la tesi dei numerosi ricorrenti, non già di un concorso per esami e titoli, ma di una procedura selettiva fondata sui titoli, dal momento che, in relazione al punteggio assegnato ai candidati riguardo ai titoli, può essere precluso l'esame. In tale contesto i titoli hanno peso determinante e pregiudiziale rispetto alle prove, dalle quali risultano esclusi proprio i candidati non ammessi per difetto di titoli.

Altre contestazioni riguardano la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, in particolare, le limitazioni della valutazione di particolari attività svolte in servizio nel corso di uno stesso anno scolastico. Motivazioni più specifiche dei ricorsi proposti, riguardano l'esclusione dal concorso (per il quale, oltre al requisito di servizio come docente di ruolo, è richiesta la laurea) per difetto di titolo di accesso al concorso stesso. Ciò è avvenuto per il mancato riconoscimento, come titolo idoneo alla partecipazione, del diploma universitario, nonostante alcuni diplomi universitari siano stati equiparati alla laurea da una norma sopravvenuta dopo il conseguimento di tale titolo.

Altre ragioni, più strettamente inerenti a situazioni specifiche, hanno supportato i numerosissimi ricorsi al giudice amministrativo.

 

LA SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI

La procedura di urgenza, seguita per l'esame delle domande di sospensiva dei provvedimenti impugnati, implica una valutazione sommaria delle ragioni di diritto poste a sostegno del ricorso e del danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dalle more di emissione della sentenza, con la quale viene decisa la questione posta alla valutazione del giudice. Nel caso di un concorso, l'esclusione dalle prove determina immediatamente un danno grave ed irreparabile.

La sentenza giungerebbe tardivamente rispetto ai tempi e alla progressione delle prove. Il rimedio dell'ammissione con riserva alle prove d'esame evita il pregiudizio determinato dall'esclusione dalle prove d'esame, lasciando salva la decisione circa il merito del ricorso. A parte la conseguenza della dilatazione dei tempi di espletamento della procedura concorsuale nei casi di massicce ammissioni con riserva dei candidati esclusi, i problemi conseguenti sono di più vasta portata.

 

GLI EFFETTI DELLE AMMISSIONI

Nel concorso per dirigenti scolastici le ordinanze di ammissione con riserva dei candidati esclusi dal concorso a seguito della valutazione dei titoli sono giunte all'immediata vigilia della prova d'esame e, in qualche caso, anche dopo l'effettuazione delle prove.

Per evitare quest'ultima situazione appare opportuno, ove sia ancora possibile, il rinvio delle prove d'esame a data successiva alla scadenza dei termini di legge per la presentazione di ricorsi avverso l'esclusione dal concorso. Il termine di 60 giorni utili per l'impugnativa degli atti amministrativi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, risulta protratto, nel caso del concorso ordinario a posti di dirigente scolastico, di ulteriori 45 giorni. Nel periodo considerato feriale (1 agosto-15 settembre), infatti, il decorso di tutti i termini processuali resta sospeso.

Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, le prove d'esame del concorso per dirigenti scolastici sono state rinviate a data da destinarsi dal dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale.

Tutto questo, naturalmente, con la finalità di evitare ´per quanto possibile, negative interferenze' in ordine al buon esito di tutta la procedura concorsuale.