Non dare preavviso di adesione allo sciopero:
è un diritto sindacale?
Tuttoscuola, 28 novembre 2005
Tra i servizi pubblici che prevedono la
garanzia dei servizi minimi in caso di sciopero la scuola è forse
l’unico settore nel quale, in ragione dei minori presenti, si
prevedeva fino a qualche anno fa l’obbligo da parte dei docenti di
dare preavviso circa la propria volontà di aderire o meno agli
scioperi proclamati dai sindacati di categoria.
Il preavviso serviva ad assicurare proprio quei servizi minimi che
pochi anni dopo sarebbero diventati con la legge 146/1990 oggetto di
tutela da parte della prima norma di regolamentazione del diritto di
sciopero in Italia.
Quell’obbligo di preavviso non trovava d’accordo i sindacati e,
proprio quando per la legge sui servizi minimi venne previsto il
codice di comportamento di sindacati e lavoratori, tale previsione
venne cancellata, ritenendo che la facoltà di comunicare o meno
preventivamente l’adesione allo sciopero rientrasse tra i diritti
sindacali.
Da quel momento, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e in quelle
del primo ciclo, è raro che i docenti forniscano preavviso al
dirigente scolastico, il quale molte volte è costretto a comunicare
alle famiglie che il servizio scolastico non è garantito oppure a
sospendere del tutto le lezioni. Le attività scolastiche vengono di
fatto interrotte, anche quando a scioperare sono in pochi.
Il diritto di non comunicare ha così un effetto ultrattivo, di gran
lunga superiore a quello che sarebbe derivato con la sola assenza dei
docenti effettivamente scioperanti.
E quel "diritto" sindacale ha colpito ancora una volta il 25 novembre
scorso.