Niente privacy per i precari in lista. La verifica della posizione dei colleghi prof è possibile a 360° da ItaliaOggi dell'8/11/2005
Il docente precario ha diritto a estrarre copia delle domande dei colleghi che lo precedono in graduatoria permanente. Il diritto comprende anche l'eventuale documentazione allegata, le buste raccomandate, con le quale siano state eventualmente spedite e gli eventuali reclami presentati. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sede di Trieste, con la sentenza n. 829/05, depositata il 20 ottobre scorso. IL FATTO Un docente precario aveva chiesto al centro servizi amministrativi di Trieste copia delle domande presentate dai colleghi che lo precedevano nella graduatoria permanente per il 2004, della classe di concorso A019 (discipline economiche e giuridiche). La domanda era stata motivata con la necessità di tutelare il proprio legittimo interesse, essendo, il richiedente, incluso nella stessa graduatoria. In parole povere, il ricorrente voleva controllare personalmente se i colleghi che lo precedevano in graduatoria avevano le carte in regola oppure no. E dunque, aveva rivolto una domanda di accesso ed estrazione di copia all'amministrazione. La domanda però era stata rigettata e quindi il docente si era risolto a esperire l'azione giudiziale, che si concludeva con la condanna dell'amministrazione ad esibire i documenti richiesti, limitatamente alla documentazione relativa alle domande dei colleghi sussustanti in graduatoria. Il ricorso, infatti, verteva anche sulla richiesta di copia delle graduatorie e di alcuni provvedimenti di rettifica, che venivano acquisiti già in sede di giudizio. E in più, sulla richiesta di documenti atti a ricostruire la carriera dei docenti collocati in graduatoria al di sopra del ricorrente. Richiesta, quest'ultima, che non veniva accolta a causa della genericità della domanda. IL PRINCIPIO Il Tar ha affermato che il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione, garantito dalla legge n. 241 del 1990, è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. Concorrono, in questo modo, alla visibilità del potere pubblico, per cui esso è azionabile sia quando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante (accesso informativo), che è quello rinvenibile nel caso del ricorrente. Tale diritto, comunque, si configura sempre come autonoma posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza o dalla evenienza di un procedimento giurisdizionale nel quale sussistano poteri istruttori del giudice. In altri termini, è irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la pendenza di un giudizio o la sua futura instaurazione: questo perché con l'accesso si intende conseguire la conoscenza diretta dell'atto e quindi è rimessa al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale propriamente apprestata dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, innanzi al giudice amministrativo, ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio, mediante richiesta di esibizione istruttoria (si veda a questo proposito la sentenza della IV sezione del Consiglio di stato, del 15 gennaio 1998, n. 14).
Pertanto, l'esercizio del diritto di accesso, anche se talora esperito in via complementare, o preventiva (come accaduto nel caso del ricorrente) ad un'azione giurisdizionale, ha in realtà un ambito e una finalità peculiari, essendo particolarmente rivolto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale. Non si tratta di rafforzare o estendere le domande e i poteri istruttori in un determinato giudizio, bensì di fornire uno strumento, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, per l'effettiva attuazione dell'interesse del titolare di una tale situazione alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa. |