Il giudice d'appello ha chiarito il diritto d'accesso alla contrattazione.

Intese integrative a firma allargata.

Dribblata la mancata sottoscrizione del contratto nazionale

da ItaliaOggi del 15/11/2005

 

La mancata sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, da parte di un sindacato rappresentativo, non costituisce motivo sufficiente di esclusione del sindacato medesimo dalla partecipazione alla contrattazione integrativa decentrata. È questo il principio affermato dalla Corte d'appello di Catanzaro con una sentenza emessa il 10 novembre scorso (n. 1417 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003).
La questione riguardava un giudizio emesso dal tribunale di Castrovillari nel 2003 (n. 803 dell'8 maggio 2003) con il quale era stata dichiarata antisindacale la condotta di un dirigente scolastico, che aveva escluso la federazione Gilda-Unams dal tavolo negoziale d'istituto.

L'amministrazione, però, aveva impugnato la sentenza in appello, ma a due anni di distanza dalla pronuncia di primo grado la Corte d'appello ha rigettato il ricorso e ha condannato l'amministrazione al pagamento di 1.200 euro di spese.

La sentenza, peraltro, reca, per ora, solo il dispositivo. E dunque, per ricostruire i fatti bisogna fare riferimento alla sentenza di primo grado, che è stata riconfermata.


LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Il giudice aveva affermato il principio secondo il quale ai sindacati rappresentativi spetta comunque il diritto di accesso alla contrattazione integrativa decentrata.

E aveva argomentato la pronuncia citando il decreto legislativo n. 29/93 (oggi decreto legislativo n. 165/2001).

Il dispositivo, infatti, a detta del giudice monocratico, afferma l'esistenza di ´un'autonoma attività di contrattazione a livello decentrato in riferimento al quale la legittimazione spetta alle organizzazioni maggiormente rappresentative nello specifico ambito territoriale al quale si riferisce il contratto'.

A questo proposito, peraltro, la normativa di riferimento chiarisce che ´a tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive e integrative'.

Di qui il diritto di accesso alla contrattazione integrativa e anche alle forme di partecipazione costituite dall'informazione preventiva e successiva.


LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Il tribunale di Castrovillari chiariva, inoltre, anche il concetto di legittimazione attiva del sindacato, vale a dire la capacità di ricorrere al giudice per tutelare gli interessi dei lavoratori. Secondo il giudice, infatti, l'art. 28 della legge n. 300/70 (lo Statuto dei lavoratori) ´limita esplicitamente la legittimazione ad agire agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, sarebbe a dire', si legge nella sentenza,´alle articolazioni periferiche delle strutture sindacali nazionali, dotate di una soggettività distinta e portatori di autonomi interessi collettivi (Cassazione n. 6058/98 e n. 7368/97)'. E sulla base di questa constatazione aveva rigettato l'opposizione dell'amministrazione, che era fondata, appunto, sulla carenza di legittimazione da parte del sindacato ricorrente.


Il caso

Nel caso specifico: il sindacato autonomo di base (sodalizio aderente alla federazione nazionale Gilda-Unams). Ciò perché ´dalla documentazione depositata da parte ricorrente emergono infatti le circostanze concernenti l'adesione del Sab alla federazione sopra indicata e la carica di segretario generale ricoperta dall'interessato', si legge nella pronuncia di primo grado, ´e l'accreditamento dello stesso presso il ministero dell'istruzione e il Csa (Centro servizi amministrativi, ndr)'. ´Va dunque affermata', concludeva il giudice, ´la legittimazione ad agire dell'odierno opposto'.


LA CONDOTTA ANTISINDACALE

La sentenza di primo grado riporta, inoltre, anche la nozione di condotta antisindacale, rifacendosi all'insegnamento della Corte di cassazione: ´Costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro idoneo a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, essendo del tutto irrilevante l'elemento intenzionale'.