Il giudice d'appello ha chiarito il diritto
d'accesso alla contrattazione.
Intese integrative a firma allargata.
Dribblata la mancata sottoscrizione del
contratto nazionale
da
ItaliaOggi del
15/11/2005
La mancata sottoscrizione del Contratto
collettivo nazionale di lavoro di comparto, da parte di un sindacato
rappresentativo, non costituisce motivo sufficiente di esclusione del
sindacato medesimo dalla partecipazione alla contrattazione
integrativa decentrata. È questo il principio affermato dalla Corte
d'appello di Catanzaro con una sentenza emessa il 10 novembre scorso
(n. 1417 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003).
La questione riguardava un giudizio emesso dal tribunale di
Castrovillari nel 2003 (n. 803 dell'8 maggio 2003) con il quale era
stata dichiarata antisindacale la condotta di un dirigente scolastico,
che aveva escluso la federazione Gilda-Unams dal tavolo negoziale
d'istituto.
L'amministrazione, però, aveva impugnato la sentenza in appello, ma a
due anni di distanza dalla pronuncia di primo grado la Corte d'appello
ha rigettato il ricorso e ha condannato l'amministrazione al pagamento
di 1.200 euro di spese.
La sentenza, peraltro, reca, per ora, solo il dispositivo. E dunque,
per ricostruire i fatti bisogna fare riferimento alla sentenza di
primo grado, che è stata riconfermata.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Il giudice aveva affermato il principio secondo il quale ai sindacati
rappresentativi spetta comunque il diritto di accesso alla
contrattazione integrativa decentrata.
E aveva argomentato la pronuncia citando il decreto legislativo n.
29/93 (oggi decreto legislativo n. 165/2001).
Il dispositivo, infatti, a detta del giudice monocratico, afferma
l'esistenza di ´un'autonoma attività di contrattazione a livello
decentrato in riferimento al quale la legittimazione spetta alle
organizzazioni maggiormente rappresentative nello specifico ambito
territoriale al quale si riferisce il contratto'.
A questo proposito, peraltro, la normativa di riferimento chiarisce
che ´a tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive e
integrative'.
Di qui il diritto di accesso alla contrattazione integrativa e anche
alle forme di partecipazione costituite dall'informazione preventiva e
successiva.
LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Il tribunale di Castrovillari chiariva, inoltre, anche il concetto di
legittimazione attiva del sindacato, vale a dire la capacità di
ricorrere al giudice per tutelare gli interessi dei lavoratori.
Secondo il giudice, infatti, l'art. 28 della legge n. 300/70 (lo
Statuto dei lavoratori) ´limita esplicitamente la legittimazione ad
agire agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali,
sarebbe a dire', si legge nella sentenza,´alle articolazioni
periferiche delle strutture sindacali nazionali, dotate di una
soggettività distinta e portatori di autonomi interessi collettivi
(Cassazione n. 6058/98 e n. 7368/97)'. E sulla base di questa
constatazione aveva rigettato l'opposizione dell'amministrazione, che
era fondata, appunto, sulla carenza di legittimazione da parte del
sindacato ricorrente.
Il caso
Nel caso specifico: il sindacato autonomo di base (sodalizio aderente
alla federazione nazionale Gilda-Unams). Ciò perché ´dalla
documentazione depositata da parte ricorrente emergono infatti le
circostanze concernenti l'adesione del Sab alla federazione sopra
indicata e la carica di segretario generale ricoperta
dall'interessato', si legge nella pronuncia di primo grado, ´e
l'accreditamento dello stesso presso il ministero dell'istruzione e il
Csa (Centro servizi amministrativi, ndr)'. ´Va dunque affermata',
concludeva il giudice, ´la legittimazione ad agire dell'odierno
opposto'.
LA CONDOTTA ANTISINDACALE
La sentenza di primo grado riporta, inoltre, anche la nozione di
condotta antisindacale, rifacendosi all'insegnamento della Corte di
cassazione: ´Costituisce condotta antisindacale il comportamento del
datore di lavoro idoneo a ledere oggettivamente gli interessi
collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, essendo
del tutto irrilevante l'elemento intenzionale'.