Le attività extra-scolastiche
restano vietate a tutti i prof.
Francesca De Nardi,
ItaliaOggi del
15/11/2005
La Corte costituzionale con la sentenza del 3
novembre 2005, n. 407, ha dichiarato l'illegittimità delle
disposizioni contenute nella legge della provincia Trento n. 6/2004
(Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi
pubblici), nella parte in cui prevedono per il personale insegnante
delle scuole statali la possibilità di svolgere altra attività e
l'inquadramento automatico a domanda nella qualifica dirigenziale del
personale incaricato per almeno cinque anni.
Nel caso in esame, il presidente del consiglio dei ministri aveva
impugnato alcune disposizioni della legge oggetto della sentenza.
Le censure
La prima censura riguardava il comma 5, lettera b), dell'articolo 4,
secondo il quale il personale insegnante temporaneo, nonché il
restante personale con contratto a termine non superiore a un anno o
con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo
pieno, poteva, previa autorizzazione della competente struttura,
svolgere ´altra attività a condizione che la stessa non determini
conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia
incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro'.
Infine, veniva censurato l'articolo 6, comma 7, secondo il quale il
personale regionale trasferito alla provincia e, per almeno cinque
anni, incaricato della reggenza di ripartizione poteva essere
inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla
preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27
della legge provinciale n. 7 del 1997.
La Corte Costituzionale dichiara
l'illegittimità delle autorizzazioni
Infatti, per quanto concerne la prima disposizione, questa eccede la
competenza statutaria della provincia di Trento in materia di
istruzione elementare e secondaria (articolo 9, numero 2),
contrastando con il principio posto dall'articolo 508 del decreto
legislativo n. 297 del 1994, rendendo possibile, per il predetto
personale, lo svolgimento di altra attività senza alcuna limitazione
di oggetto, laddove, invece, la legge statale consente al personale
docente unicamente l'esercizio della libera professione, previa
autorizzazione del dirigente scolastico (articolo 508, comma 15, del
dlgs n. 297 del 1994).
Il vincolo
del concorso
Viene dichiarata, inoltre, l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 6, comma 7, della legge della provincia di Trento 17
giugno 2004, n. 6, in quanto tale disposizione viola l'articolo 97
Cost., derogando ingiustificatamente alla regola del pubblico
concorso.
Secondo la Corte, infatti, l'accesso dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge alla regola del
pubblico concorso e non sono pertanto ragionevoli le norme che
prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza
concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali)
o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti.
Il passaggio da un'area a un'altra comporta l'accesso a un nuovo posto
di lavoro con relativa progressione in carriera ed è quindi soggetto
al principio del pubblico concorso; ne consegue, pertanto, la
necessità di un ragionevole punto di equilibrio fra quest'ultimo
principio e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative.