Conto alla rovescia per le pensioni. Le domande da fare alle scuole e non più ai Csa e all'Inpdap Nicola Mondelli, ItaliaOggi del 29/11/2005
Scattano i termini per andare in pensione o chiedere il trattenimento in servizio. Le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio o per dimissioni volontarie, oppure quelle di trattenimento in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, previsto dall'articolo 1-quater della legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico di anzianità dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 10 gennaio 2006 (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì scorso). Entro la medesima data gli interessati dovranno presentare la domanda di cessazione dal servizio prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di trattenimento in servizio. È quanto si legge in premessa nella circolare n. 88 del 18 novembre con la quale il ministero dell'istruzione ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione del decreto ministeriale n. 87 del 18 novembre che reca le disposizioni per la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2006. Decreto ministeriale e relativa circolare ricalcano sostanzialmente le disposizioni emanate per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2005, ma con alcune novità che meritano di essere sottolineate.
il part-time Quella di maggior rilievo attiene alle modalità di presentazione della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con la contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Tale richieste deve essere, infatti, formulata con unica istanza nella quale l'interessato, oltre a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, indicandone le caratteristiche (tempo parziale verticale in non meno o non più di tre giorni alla settimana, oppure orizzontale su tutti i giorni della settimana), deve esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza in servizio a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time quale il superamento del limiti percentuale stabilito, o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.
a chi fare la domanda Altra novità riguarda i soggetti deputati a ricevere le domande di cessazione e le eventuali revoche e a gestire i fascicoli del personale docente ed Ata, ossia gli ausiliari, i tecnici e gli amministrativi. Le domande dovranno, infatti, essere indirizzate esclusivamente alla scuola di titolarità (alla scuola di servizio se diversa da quella di titolarità), e non anche, come per il passato, al Centro servizi amministrativi (gli ex provveditorati) e all'Inpdap, l'istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pubblici. L'onere ora ricade direttamente sulle istituzioni scolastiche.
dirigenti fino a 70 anni L'ultima novità da registrare riguarda i dirigenti scolastici che chiedono la permanenza in servizio fino al 70° anno di età, ai sensi dell'articolo 1-quater della legge n. 186/2004. L'istanza, precisa la circolare, può essere presentata, sempre entro il 10 gennaio 2006, anche da coloro che hanno già beneficiato di un trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, fino a 67 anni.
le altre ipotesi Per quanto riguarda, infine, le problematiche connesse al trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di tipologia diversa da quelle indicate in premessa, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2006 (decesso, decadenza, licenziamento); alla valutazione a domanda dei servizi e/o periodi utili a pensione e alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, la nuova circolare richiama le disposizioni contenute nella circolare n. 88 del 9 dicembre 2005.
Le norme da conoscere sui 70 anni Articolo 509 del decreto legislativo n. 297/94 Comma 2: "Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al compimento della pensione nella misura massima e non oltre il 70esimo anno di età". Comma 3: "Il personale che, al compimento del 65esimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, non oltre il 70esimo anno di età". Comma 5: "Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici economici, la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto".
Legge 27 luglio 2004, n. 186 Articolo 1-quater: ´Al comma 1 dell'articolo 16 del dlgs n. 503/1992 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: è inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e a ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70esimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge n. 449/2997 e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge n. 289/2002, e all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge n. 350/2003.
Le amministrazioni, inoltre, possono destinare
il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli
svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di
cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno
luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi
al posticipo del pensionamento né al pagamento di contributi
pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico'. |