Secondo ciclo/2

Chi rilascia titoli e qualifiche professionali?

Tuttoscuola del 17/11/2005

 

Il contenuto del comma 13 dell’art. 1 del dlgs. sul secondo ciclo non lascia spazi al dubbio: «tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d’istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III».

Ciò significa che tutti gli attuali titoli rilasciati dall’istruzione tecnica e professionale, nonché dagli attuali Ifts, dovranno essere acquisiti nei percorsi dell’istruzione e formazione professionale delle Regioni dai 14 ai 23 anni.

In questa prospettiva di scenario, il problema maggiore è eliminare le eventuali sovrapposizioni tra titoli forniti dall’attuale istruzione tecnica statale, dall’attuale istruzione professionale statale e dall’attuale formazione professionale regionale, oltre che uniformare i contenuti dei medesimi al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine dei 12 anni di diritto dovere.

Con questa razionalizzazione dei piani di studio e con la previsione degli appositi laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa), si potrà davvero parlare senza retorica sia di permeabilità dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale, sia, a maggior ragione, di interconnessione tra questi e quelli liceali.