La scuola non paga i cellulari ai presidi. G.V. La Tecnica della Scuola dell'8/11/2005 Dalla sentenza di condanna 16 febbraio 2001 n.191/2001/R della Corte dei Conti della regione Toscana.
Ma i presidi (per meglio dire ex presidi, oggi dirigenti scolastici e manager) si tengono al corrente delle normative di legge, sulle disposizioni degli organi di controllo e, infine, delle condanne comminate a colleghi loro per danni all’erario? Sembra di no, a giudicare dalla cronaca recente. Capita, ad esempio, che in un liceo della Campania, la dirigente compri un cellulare. Non pensa solo a sé, lo acquista anche al dirigente amministrativo (ex segretario). A posteriori, pretende che il consiglio di istituto ratifichi la spesa. In altre parole, che sia la scuola a pagare i telefonini. Il suggerimento che si può dare ai membri dell’organo collegiale è di non appoggiare la richiesta della dirigente, pena la chiamata in solido al pagamento degli apparecchi telefonici e delle spese di utenza. Ma è al corrente la dirigente del decreto legislativo 297 del 1994, Testo Unico, che conferisce alle Amministrazioni locali, non alle scuole, quindi, l’onere delle spese telefoniche? In "Approfondimenti" alleghiamo, copia della sentenza del 16 febbraio 2001 n.191/2001/R della Corte dei Conti della Regione Toscana, che condanna un preside al pagamento del danno relativo all’acquisto del cellulare, inclusi gli interessi e le spese di giudizio.
La sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 191/2001/R 16/2/2001 |