Abilitazioni al via per i prof precari. Le domande entro il 22 dicembre. Fuori i docenti di ruolo Antimo Di Geronimo, ItaliaOggi del 29/11/2005
I docenti precari, che non hanno l'abilitazione all'insegnamento, hanno tempo fino al 22 dicembre prossimo per presentare la domanda di partecipazione ai prossimi corsi abilitanti. Lo prevede un decreto firmato dal ministero dell'istruzione il 21 novembre scorso (n. 85/05, disponibile sul sito: www.miur.it). L'avviso di pubblicazione è stato dato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre e da quella data scattano i 30 giorni disponibili per presentare le domande. Di qui il termine del 22 dicembre. I corsi si terranno per due pomeriggi la settimana e per tutta la giornata del sabato. E saranno organizzati da università e istituti di alta cultura anche in convenzione con gli uffici scolastici regionali. Potranno partecipare i docenti non di ruolo che non sono in possesso dell'abilitazione specifica, che siano in grado di vantare 360 giorni di insegnamento nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004. Si può partecipare solo a un corso abilitante e la frequenza non è incompatibile con corsi universitari di qualsiasi tipo. È l'ultima tornata di abilitazioni prima che parta il nuovo modello previsto dalla riforma Moratti.
Scuola dell'infanzia Il titolo di accesso ai corsi per la scuola dell'infanzia è il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o un titolo di studio dichiarato equivalente, purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. È necessario, inoltre, essere privi della specifica abilitazione all'insegnamento e bisogna essere in grado di vantare almeno 360 giorni nella scuola dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata. Il servizio, per essere considerato valido, deve essere stato prestato nel periodo che va dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.
Scuola primaria Per i corsi della scuola primaria il titolo di accesso è il diploma di istituto magistrale o un titolo di studio dichiarato equivalente, purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Anche per la scuola elementare, per essere ammessi ai corsi è necessario essere privi dell'abilitazione specifica e bisogna essere in grado di vantare almeno 360 giorni di servizio maturati dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004. Il servizio è valido sia se prestato nelle materna che nell'elementare.
Scuola secondaria Per la scuola secondaria i titoli validi sono: il diploma di laurea, del diploma di accademia di belle arti, del diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma Isef (Istituto superiore di educazione fisica)o della laurea in scienze motorie. Il titolo deve coincidere con quello previsto per l'accesso alla graduatoria corrispondente. Gli aspiranti possono essere ammessi solo se privi dell'abilitazione specifica e se in possesso di 360 giorni di servizio prestati dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004. Per raggiungere i 360 giorni è possibile sommare al servizio effettuato nella secondaria anche periodi prestati in altri gradi e ordini di scuola.
Per quali classi di concorso I corsi saranno attivati per tutte le classi di concorso che non sono state coinvolte nelle precedenti tornate di abilitazioni riservate, indette con i decreti 100/2004 e 21/2005. E dunque non saranno indetti nuovamente corsi abilitanti per il sostegno, per le classi di concorso degli insegnati tecnico-pratici e per le classi di concorso musicale (A031, A032 e A077). Fatta eccezione per le classi di concorso A031 e A032, per le quali saranno organizzati nuovi corsi che, però, saranno destinati ai laureati Dams (Discipline dell'arte della musica e dello spettacolo), che siano in grado di vantare il piano di studi prescritto per ottenere l'accesso alle rispettive classi di concorso, che erano stati esclusi dalle abilitazioni riservate indette precedentemente.
Accesso a un solo corso È consentita la partecipazione a un solo corso abilitante.Coloro che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno concluso uno dei corsi speciali, attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 100 dell'8 novembre 2004 e del decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005, non possono partecipare ai nuovi corsi. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, però, l'amministrazione sarebbe orientata a consentire l'accesso ai nuovi corsi se gli interessati dovessero rinunciare a frequentare quelli già attivati, ma non conclusi. Nel qual caso, però, non potrebbero più recuperare le somme già versate a titolo di tasse di ammissione e frequenza.
Il corso e l'università L'iscrizione ai corsi speciali abilitanti è compatibile con l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento universitari.
Divieto di accesso ai docenti di ruolo Non possono partecipare ai corsi speciali i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
Corsi entro il 2005/2006 I corsi si svolgeranno nell'anno accademico 2005/2006, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti università e accademie. E si terranno nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il rettore dell'università o il direttore dell'accademia interessata e il direttore del competente ufficio scolastico regionale.
Frequenza settimanale In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato. Fermo restando la possibilità di diverse articolazioni, fissate dalle università e accademie, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e all'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
Corsi anche interregionali Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, sarà possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale e, in ultima analisi, interregionale, attraverso intese tra i direttori regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate. Questo, per superare le eventuali difficoltà, anche economiche, dei singoli atenei.
Numero chiuso Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi sarà determinato da ciascuna università o accademia, di intesa con il direttore regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.
Minimo dieci per corso Di norma, non potranno essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a dieci. Deroghe in diminuzione potranno essere consentite, previe intese tra università, accademie e direttori regionali interessati, qualora dovesse rendersi possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza.
Docenti già ammessi in attesa Le università e le accademie dovranno consentire l'accesso ai corsi anche ai docenti che, iscritti a pieno titolo ai corsi indetti con il decreto ministeriale 21 del 9 febbraio 2005, non hanno potuto frequentarli per mancata attivazione dei corsi. A questo proposito saranno disposte le opportune aggregazioni dei corsi. Qualora non dovesse essere possibile procedere a queste aggregazioni, si potrà consentire che gli interessati si iscrivano al secondo anno della Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis), fermo restando il rilascio del relativo diploma di abilitazione.
Abilitati con riserva I docenti precari che non hanno beneficiato dello scioglimento della riserva previsto dall'articolo 2, comma 7-bis, della legge n. 143/04, perché non hanno completato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 29 ottobre 2000, potranno ottenere eventuali crediti per abbreviare la durata dei corsi. I crediti saranno validi solo per la stessa abilitazione a cui si riferiva l'abilitazione con riserva.
Inglese alle elementari Limitatamente ai corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo concernente i fondamenti e la didattica della lingua inglese.
L'obbligo di frequenza La frequenza dei corsi è obbligatoria. È consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore complessive del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, che saranno concessi previa riapertura dei termini di presentazione della domanda e, dove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al contingente di profilo, e comunque, nel limite del contingente complessivo fissato, sulla base di criteri stabiliti dal competente direttore regionale.
Abbreviazioni per chi ha i titoli Sarà possibile ottenere una riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite del 20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento.
Tirocinio I direttori regionali, le università e le accademie avranno cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, da assolvere, dove possibile, nello svolgimento del servizio scolastico, sia la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti nelle università o nelle accademie, da affidare al personale delle istituzioni scolastiche competenti.
L'esame finale I corsi si concluderanno con un esame finale, avente valore di esame di stato. Coloro che supereranno l'esame finale conseguiranno l'abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale avranno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguiranno, con il superamento dello specifico esame finale, anche l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese. |