La Corte costituzionale ha promosso il Testo unico approvato dalla Toscana.

Asili nido, regioni libere di definire gli standard.

da ItaliaOggi del 27/3/2005

 

Le regioni sono libere di fissare standard qualitativi e strutturali per i servizi educativi della prima infanzia, cioè gli asili nido, senza che questo comporti un'invasione della competenza esclusiva dello stato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 120 (Annibale Marini, redattore) ha promosso il Testo unico della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione, ritenendo infondato il ricorso di illegittimità promosso dal governo.

L'esecutivo aveva sottolineato la violazione del riparto di competenze stato-regioni nella materia dell'istruzione, soggetta a legislazione concorrente secondo l'articolo 117. Per il governo infatti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è competenza statale, idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve porre norme per assicurare a tutti, su tutto il territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, senza limiti e condizionamenti da parte del legislatore nazionale.

La legge toscana, contravvenendo a questi principi, aveva demandato a un regolamento la fissazione di standard ai quali i servizi educativi dovevano attenersi senza neanche attendere la legge 53/2003 (riforma Moratti della scuola) e il dlgs n. 59/2004 relativo alla scuola di infanzia e al primo ciclo di istruzione, nel quale sono stati fissati i livelli essenziali e i criteri di valutazione.

Per i giudici costituzionali la censura è destituita di fondamento. La Consulta ha richiamato la sua giurisprudenza, che aveva già evidenziato che, ricadendo la disciplina degli asili nido in materie attribuite (istruzione e lavoro) alla potestà legislativa concorrente delle regioni, "risulta impossibile negare la competenza legislativa delle singole regioni in particolare per l'individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, se pur nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore statale". I giudici non hanno accolto la tesi per la quale gli standard qualitativi e strutturali si identificherebbero con i livelli essenziali delle prestazioni e quindi rientrerebbero nella competenza trasversale ed esclusiva dello stato, in quanto "la norma censurata non determina alcun livello di prestazione" ma incide solo sull'assetto organizzativo degli asili. Quanto alla censura fondata sull'assunto che in materia di istruzione le regioni non potrebbero intervenire con la loro legislazione concorrente prima che siano definiti e concretamente operanti i principi fondamentali destinati a orientare l'opera del legislatore nazionale: "Specie nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto di competenza, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione nazionale in vigore, senza che l'assenza di nuovi principi possa o debba comportare la paralisi dell'attività del legislatore regionale", ha evidenziato la Consulta.

Amministrativo. La Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla presunta illegittimità della norma che ammette il giudizio di ottemperanza nei confronti delle sole sentenze amministrative passate in giudicato (ordinanza 122).

Giudici. Manifestamente infondata anche la questione sollevata sulla norma che in tema di responsabilità civile del magistrati prevede due fori competenti diversi in caso di procedimenti connessi (ordinanza 124).