È quanto ha stabilito il giudice del lavoro di Potenza in una recente sentenza in materia scolastica. Religione, il precariato vale punti. Il servizio pre-ruolo è utilizzabile nelle graduatorie d'istituto da ItaliaOggi del 22/3/2005
Il servizio prestato come docente di religione vale come pre-ruolo. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Potenza, Caterina Marotta, con una sentenza depositata il 4 marzo scorso. La questione riguardava una docente di lettere, che aveva fatto valere nella graduatoria d'istituto gli anni di servizio prestati come docente di religione. Evitando, così, il trasferimento d'ufficio. E collocandosi in una posizione immediatamente precedente a quella di un'altra docente, che era stata successivamente individuata come perdente posto e trasferita in altra sede.
La fase cautelare Quest'ultima docente, peraltro, ritenendosi lesa nel suo diritto al mantenimento del posto, aveva presentato un ricorso d'urgenza, eccependo che il servizio di religione non poteva essere fatto valere. Ciò perché i docenti di religione vengono reclutati in modo diverso dai docenti delle altre materie. Di qui l'impossibilità di equiparare i relativi servizi. Il giudice del lavoro, però, aveva rigettato il ricorso d'urgenza e, il 4 marzo scorso, ha confermato la decisione anche in sede di merito. La pronuncia del giudice monocratico, peraltro, interviene in una materia nella quale non vi sono precedenti giurisprudenziali. Ed è di particolare interesse perché la normativa di settore non prevede nulla di specifico al riguardo.
La motivazione La motivazione della sentenza ripercorre tutto l'iter legislativo sullo stato giuridico dei docenti di religione anche alla luce della giurisprudenza che si è pronunciata in più occasioni per chiarire alcuni aspetti della materia. Anche se il caso di specie non è mai stato affrontato, né dal legislatore, né dalla giurisprudenza. Per quanto riguarda, poi, le argomentazioni specifiche dalla lettura della motivazione sembrerebbe emergere che il giudice sia stato indotto a decidere per il rigetto del ricorso basandosi sostanzialmente sul fatto che i docenti di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei docenti della altre discipline. E soprattutto hanno titolo al riconoscimento dei servizi prestati ai fini della ricostruzione di carriera. Elemento, questo, che conforterebbe la tesi della validità del servizio di religione alla stregua di servizio pre-ruolo. Ecco qualche dettaglio in più.
La normativa di riferimento Il giudice del lavoro ha ricordato che già con la legge n. 824 del 1930, all'articolo 7, era stato previsto che gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti. Idem per quanto riguarda la normativa precedente quale l'articolo 309 del decreto legislativo n. 297/94, che ha assimilato tutti i docenti di religione nella qualifica di incaricati annuali. A ciò va aggiunta la normativa che regola la ricostruzione di carriera, per quanto concerne il riconoscimento del servizio pre- ruolo (articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94).
Riconoscimento che non esclude il servizio prestato in qualità di docente di religione. La religione è come le altre materie In buona sostanza, dunque, ´non si è in presenza di un servizio che possa essere considerato esterno e aggiuntivo', si legge nella sentenza, ´ovvero, come evidenziato in alcune pronunce dei giudici amministrativi, un servizio svolto da una categoria speciale posta ai margini dell'organizzazione scolastica (Consiglio di stato n. 756 del 12 maggio 1994) ma di un vero e proprio insegnamento sostanziale, funzionali rispetto al quale sono considerate tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, di ricerca, valutazione, documentazione che qualificano la funzione docente in senso generale'.
Docenti di religione come supplenti Il giudice monocratico ha chiarito, inoltre, che pur essendo diverso il criterio di reclutamento adottato per gli insegnanti di religione essi sono considerati, contrattualmente, alla stregua di docenti a tempo determinato. Di qui la riconoscibilità del servizio di religione come servizio pre-ruolo. Le norme concordatarie prevedono, peraltro, che i docenti di religione vengano assunti previo gradimento dell'autorità ecclesiastica, che attribuisce l'idoneità all'insegnamento e, se del caso, può revocarla. Idem per l'assegnazione della sede, che va assegnata d'intesa con l'ordinario del luogo. Ma ciò non muta la sostanza del servizio di insegnamento che deve essere considerato valutabile come pre-ruolo ai fini della mobilità.
La religione per la Consulta Lo status di incaricato annuale, per il docente di religione e i criteri di reclutamento diversi, rispetto ai docenti delle altre materie, è stato affrontato anche dalla Corte costituzionale con due sentenze del 1999: la n. 390 e la n. 343. E dalle pronunce della Corte costituzionale, secondo il giudice di merito, emerge con chiarezza ´una vera e propria assimilazione della situazione degli insegnanti di religione a quella di altri docenti legittimamente assunti a tempo determinato e anche una conferma dell'applicabilità a tali insegnanti delle comuni norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo'. Di qui il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese. |