Effetti retroattivi alla Consulta.
da
ItaliaOggi del
29/3/2005
Il punteggio di montagna approda alla Consulta.
Il Tar Molise ha disposto la sospensione di un giudizio, concernente
la legittimità del doppio punteggio di servizio attribuito ad una
docente nell'anno scolastico 2003/2004
E ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, per verificare se
la norma che dispone l'attribuzione del bonus sia conforme al dettato
costituzionale oppure no (ordinanza 4/2005; Calogero Piscitello,
presidente; Alberto Tramaglini, estensore). La normativa in questione
è l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97
(convertito in legge 143/2004) e il punto B.3, lettera h) della
tabella di valutazione allegata.
In pratica, le disposizioni che attribuiscono il doppio punteggio di
servizio ai soggetti che hanno lavorato nelle scuole considerate di
montagna. La questione di legittimità costituzionale, peraltro, non
riguarda la norma in sé, quanto, invece, "la sua portata retroattiva",
si legge nell'ordinanza, "vale a dire la sua idoneità a classificare
le sedi di servizio in due diverse categorie di punteggio e ciò dopo
che il servizio è stato reso nella sede lavorativa prescelta senza
alcuna consapevolezza dei benefici futuri".
Il giudice amministrativo, peraltro, ha posto in evidenza il fatto
che, per effetto dell'introduzione del bonus, anche l'immissione in
ruolo non dipende più da una valutazione oggettiva legata alla
effettiva anzianità di servizio. Finendo per dipendere dall'esito di
quella che il Tar Molise definisce alla stregua di una lotteria, in
cui soccombe in partenza "proprio chi aveva maggiore anzianità
effettiva di servizi", recita l'ordinanza "occupando le prime
posizioni in graduatoria, e che al sopraggiungere della nuova
normativa non si è trovata nella sede qualificata giusta per ottenere
un premio di così consistente portata" (il raddoppio del punteggio).
Ciò perché, a un maggior numero di anni di servizio non corrisponde
più un punteggio più alto. Essendo l'attribuzione del punteggio legata
anche al tipo di sede dove si è prestato servizio. La sede montana,
infatti, con le nuove norme, dà titolo al raddoppio del punteggio. E
ciò ha l'effetto di sconvolgere le posizioni in graduatoria
consolidate dopo tanti anni di servizio.
Il tutto a causa di un meccanismo meramente aleatorio, in cui gli
interessati non hanno potuto esercitare qualsivoglia tipo di scelta
consapevole. All'atto della scelta delle sedi, infatti, era ancora in
vigore la vecchia normativa che non prevedeva il bonus per la
montagna.