COORDINAMENTO PRECARI E

DISOCCUPATI DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI VENEZIA

 

 

Un commento agli emendamenti

al DdL S 3276 (Conversione DL 7/05).

Facciamo un breve commento agli emendamenti al DdL S 3276

relativi alla Tabella di valutazione dei titoli in GP (L. 143/04).

di Andrea Florit, dal Coordinamento Precari di Venezia, 7/3/2005

 

Non può non lasciare qualche dubbio interpretativo la lettura degli emendamenti approvati il 2/3 al Senato nella conversione in legge del DL 7/05, relativi alla modifica della Tabella di valutazione dei titoli nelle graduatorie permanenti (L. 143/04). Come ormai d'abitudine, i parlamentari riescono a partorire leggi ed emendamenti contorti, imprecisi e troppo spesso così ambigui da richiedere successive correzioni, integrazioni o interpretazioni autentiche.

Sembrano non salvarsi nemmeno gli emendamenti appena approvati al Senato.

Ecco come si leggono le correzioni legislative accolte:

Art. 1-decies. - (Servizio prestato nelle scuole situate negli istituti penitenziari). –

1.      Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;“.

2.      La disposizione di cui al comma 1 decorre dall’anno scolastico 2005-2006. 

Art. 1-undecies. - (Servizio prestato nelle scuole elementari di montagna). –

1.      Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, è valutato in misura doppia;“.

 

TIZIO

Una prima veloce lettura farebbe ritenere che l'attuale lettera h)  ["h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare"]  debba restare in vigore e operatività anche per il corrente a.s., facendo sì che, in occasione della prossima integrazione delle GP (primavera 2005) vengano confermate le supervalutazioni già attribuite per l'a.s. 2003/04 e vengano riconosciute quelle relative al corrente a.s..

 

CAIO

Ma già un primo dubbio nasce dal contenuto dell'Art. 1-undecies: esso, venendo applicato, vedrebbe crearsi, per quest'anno, uno stridente doppione nella stessa legge: alla lettera h) si supervalutano anche i servizi nelle scuole elementari di montagna e alla lettera h-bis) si ri-supervalutano gli stessi servizi.

Quindi il buonsenso indicherebbe che l'Art. 1-undecies non possa essere applicato senza che lo sia già l'Art. 1-decies (che non considera più le scuole di montagna). Ma nell'Art. 1-undecies non si indicano decorrenze; infatti non ci sono dubbi che la lettera h-bis) debba trovare applicazione immediata (non appena la legge sarà promulgata, fra qualche settimana).

 

Allora sorgono non pochi dubbi su quale sia la "disposizione" citata al comma 2 dell'Art. 1-decies.

Una prima lettura potrebbe far pensare che essa sia la "sostituzione" della lettera h). Ma se la lettera h) venisse sostituita solo nell'a.s. prossimo, si ricadrebbe nella illogica ripetitività delle lettere h) e h-bis) per il corrente a.s. (sopra decritta).

Inoltre non è da sottovalutare il fatto che, se si deve indicare una decorrenza per la sostituzione di una norma, è corretto indicare una precisa data di entrata in vigore e non certo un anno scolastico. L'anno scolastico, per contro, viene invece utilizzato quando ci si riferisce ad un servizio d'insegnamento svolto.

Entrambe queste considerazioni dovrebbero portare a ritenere che il legislatore (avendo costruito l'Art. 1-decies con due successivi emendamenti) abbia voluto intendere che "la disposizione" che decorre dall'a.s. 2005/06 sia la "valutazione" del servizio prestato negli istituti penitenziari, cioè come se la lettera h) fosse così scritta:

"h) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;". Tutto il resto, a parte quanto indicato nella lettera h-bis), non sarebbe valutabile. Come sarebbe possibile, in effetti, attribuire un punteggio doppio, ad esempio, ad un servizio svolto su una isola minore o in una scuola media di montagna nell'a.s. 2003/04 o 2004/05, quando nella tabella di valutazione tale tipologia di servizio non esiste? La sua cancellazione, si ribadisce, è confermata proprio dalla presenza della lettera h-bis) che si preoccupa del mantenimento della supervalutazione per le scuole elementari di montagna.

 

In tal caso si dovrebbe interpretare la nuova norma nel seguente modo:

a.   la lettera h) della Tabella viene sostituita all'entrata in vigore della nuova legge (marzo 2005);

b.   quanto indicato nella nuova lettera h), cioè la supervalutazione dei servizi nei penitenziari, dev'essere applicato a partire dall'a.s. 2005/06;

c.   la supervalutazione del servizio nelle scuole elementari di montagna mantiene la sua applicazione dall'a.s. 2003/04.

 

Questa lettura, implicando la modifica della lettera h), comporterebbe la cancellazione, nelle GP, della supervalutazione dei servizi svolti nell'a.s. 2003/04 nelle scuole di montagna che non siano elementari, nelle isole minori e nei penitenziari, e la non attribuzione del doppio punteggio per gli stessi servizi effettuati nel corrente a.s. (ricordiamo peraltro che la prima stesura dell'emendamento prevedeva la totale abrogazione della lettera h), che avrebbe comportato l'annullamento di tutte le supervalutazioni, pregresse comprese).

 

SEMPRONIO

Un'opinione diversa potrebbe però ritenere che la "disposizione" citata nel comma 2 dell'Art. 1-decies sia necessariamente da riferirsi alla "sostituzione" della lettera h), cioè come se il comma 1 dell'Art. 1-decies fosse scritto così:

A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;”.

 

A parte il non corretto riferimento, come detto, ad un anno scolastico per la decorrenza di una modifica di una legge, questa lettura non lascerebbe dubbi sul fatto che, all'atto dell'aggiornamento delle GP in questa primavera, sia da applicarsi l'attuale lettera h).

Tuttavia bisognerebbe allora domandarsi: 1) Non andrebbe integrata anche la lettera h-bis) con la necessaria decorrenza? 2) Come sarà possibile, al successivo aggiornamento delle GP, mantenere la valutazione di un servizio non contemplato più dalle lettere h) e h-bis) svolto negli aa.ss. 2003/04 e 2004/05?

 

Si vuole cioè evidenziare che non è di poco conto il fatto che l'Art. 1-decies sia un dispositivo "sostitutivo" della lettera h) e non aggiuntivo (es. come h-ter) alla Tabella.

 

L'AMICO DI TIZIO, CAIO E SEMPRONIO

Tutto questo, non perché ci si diverta a perdersi nei meandri delle ipotesi, ma per testimoniare, a chi avrà avuto la pazienza di leggere quanto scritto sopra, l'ennesimo pressappochismo, la confusione mentale e la corsa esasperata all'emendamento modificato all'ultimo secondo cui senatori e onorevoli ci hanno ormai abituato da tempo, in particolare quando si tratta di leggi sulla scuola.

Non sono pochi infatti, come detto, i dubbi interpretativi che già ora sorgono dalla lettura degli emendamenti approvati al Senato, in particolare quelli sulla valutabilità dei servizi prestati nell'a.s. 2003/04 e in quello corrente.

 

I Senatori ovviamente non si sono nemmeno accorti che, con la modifica della lettera h) viene cancellata la definizione voluta nella L. 143/04: "Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare."  e che diventa sbagliato il riferimento riportato nella L. 186/04: "Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola". Insomma il solito pasticcio.

 

Si attendono quindi i soliti ricorsi e le note chiarificatrici del Miur.