Trasferimenti d'ufficio con il bonus.

Dieci punti in più e diritto al punteggio continuità per 5 anni.

da ItaliaOggi dell'8/3/2005

 

I trasferiti d'ufficio mantengono per cinque anni il diritto al punteggio di continuità e al bonus dei dieci punti. Anche se ottengono il trasferimento in sedi diverse da quella di provenienza. Sempre, però, che nel quinquennio indichino nella domanda, come prima preferenza, la sede da dove sono stati trasferiti d'ufficio. In ogni caso, allo scadere del quinto anno il diritto decade. È quanto prevede un accordo integrativo sottoscritto dall'amministrazione e dai sindacati firmatari del contratto, il 24 febbraio scorso. La ratio dell'accordo sembrerebbe quella di garantire il mantenimento dei vantaggi della continuità didattica in capo ai docenti che, non riuscendo a ottenere il rientro in sede, si accontentino di andare in sedi meno sgradite rispetto a quella dove siano stati trasferiti d'ufficio. In buona sostanza, viene riconosciuto il disagio cui viene sottoposto il trasferito d'ufficio, che, non potendo ritornare nella propria sede, pur di non rimanere nella sede lontana dalla propria famiglia sceglie altre sedi un po' più vicine. Insomma, una sorta di ripiego, che attenua lo svantaggio del trasferimento d'ufficio senza eliminarlo del tutto. Di qui il permanere del diritto al punteggio di continuità e al bonus di dieci punti, previsto per coloro che non presentano la domanda di trasferimento. Oppure che, una volta presentata l'istanza, non riescano comunque a ottenere il trasferimento (o il passaggio o l'assegnazione provvisoria).

Il chiarimento, però, rischia di determinare l'insorgenza di un forte contenzioso.

I docenti e i non docenti che potrebbero beneficiare di questa nuova disposizione hanno già presentato la domanda di trasferimento. E siccome prima dell'accordo questo vantaggio non era previsto, in molti casi, dopo aver ottenuto il trasferimento a domanda in sedi diverse da quella da dove erano stati trasferiti d'ufficio, hanno indicato come prima preferenza una sede diversa da quest'ultima ogni qualvolta sia stata ritenuta più vantaggiosa. A ciò si aggiunge il fatto che i termini sono ormai scaduti il 19 febbraio. E l'ordinanza ministeriale applicativa del contatto sulla mobilità non prevede la possibilità di modificare le istanze una volta scaduto il termine. In buona sostanza, dunque, la nuova disposizione sul mantenimento della continuità produrrà effetti solo nei confronti di coloro che, dopo aver ottenuto il trasferimento a domanda su sede diversa, quest'anno, del tutto casualmente, hanno indicato la sede da dove sono stati trasferiti, come prima preferenza. A meno che l'amministrazione non ritenga di emanare un provvedimento ad hoc, per consentire agli interessati di modificare le domande già presentate. In pratica, una sorta di ordinanza integrativa di quella emanata per dare attuazione al contratto. Si tratterebbe però di un fatto insolito, che potrebbe determinare un rallentamento nelle operazioni di mobilità. Rallentamento che potrebbe ripercuotersi sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). E, in ultima analisi, sulle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche.