Quanto prevede l'ultima versione del decreto del ministero dell'istruzione.

Scuola, riforma senza soldi.

Saltano tutti gli stanziamenti per la secondaria

da ItaliaOggi del 18/5/2005

 

Niente copertura finanziaria per la riforma della scuola secondaria. Nell'ultima versione del decreto del ministero dell'istruzione che rimette mano alle superiori, in attuazione della legge n. 53/2003, non è più previsto lo stanziamento necessario a far partire la riforma dall'anno scolastico 2006/07. Conteggiato nella precedente versione in 24,8 milioni di euro per il 2006 e in 68,3 per il 2007, aveva fatto sperare che si fosse ormai a un punto di svolta.

I tempi ormai sono agli sgoccioli. Dall'approvazione del decreto da parte del consiglio dei ministri decorrono i cinque mesi di tempo per il confronto in conferenza unificata stato-regioni-enti locali e per il parere delle commissioni parlamentari. Solo dopo c'è il via libera definitivo da parte del consiglio dei ministri. E la delega scade il prossimo ottobre.

Vanno poi messi a punto i regolamenti attuativi: per esempio sulla valutazione dei crediti e sulla loro trasferibilità da un sistema all'altro.

Le nuove superiori si compongono infatti di due sistemi: l'istruzione, articolato nei licei, e la formazione, tipica dei corsi professionali. I licei (artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico tecnologico e delle scienze umane) durano cinque anni e consentono l'accesso all'università. La formazione professionale rilascia la qualifica, se il corso è di durata almeno triennale, oppure il diploma, se di durata quadriennale. In entrambi i casi non è consentito il prosieguo all'università, salvo un anno integrativo di studio, per i diplomati, e il superamento di un esame di stato.

I licei si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che "prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi". È possibile prevedere, d'intesa con gli atenei, approfondimenti utili per l'accesso alle università.

Ai fini della validità di un anno scolastico, per la valutazione dello studente è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo". Non solo dunque di quello obbligatorio nazionale. A parte le valutazioni periodiche, i docenti effettuano una valutazione per l'ammissibilità al terzo e al quarto anno. La bocciatura può essere disposta solo "per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati".

La frequenza anche di un solo segmento dei sue sistemi comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere per la ripresa degli studi o per i passaggi da un percorso all'altro. Le modalità di riconoscimenti dei crediti ai fini dei passaggi dovranno essere definite attraverso accordi tra stato-regioni, da recepire poi in un decreto del presidente della repubblica.