Docenti discriminati
Corte di giustizia Ue
condanna l'Italia sull'accesso al ruolo.
La normativa penalizza gli stranieri.
Italia condannata sulla libera circolazione
degli insegnanti.
Ilaria Cortesi, da ItaliaOggi del 13/5/2005
Le norme per l'accesso al ruolo docente,
infatti, discriminano gli insegnanti provenienti da altri paesi Ue
violando così le regole comunitarie relative alla libera circolazione
dei lavoratori all'interno della comunità (regolamento 16217'68).
Il disco rosso alle norme nazionali in tema di reclutamento degli
insegnanti arriva dalla Corte di giustizia della Comunità europea che
con la sentenza 278/03, ha rilevato come l'Italia non tiene conto in
maniera identica, ai fini della partecipazione dei cittadini
comunitari ai concorsi per l'assunzione di personale docente nella
scuola pubblica, dell'esperienza professionale acquisita da questi
cittadini nelle attività di insegnamento svolte in altri paesi Ue.
Dei tre sistemi di reclutamento, concorso per titoli ed esami,
graduatorie permanenti e graduatorie per il conferimento di supplenze,
la Corte ha bocciato senz'altro gli ultimi due per dedurre che
comunque l'Italia è in violazione sulle norme comunitarie che
regolamentano l'accesso all'impiego.
In linea generale, secondo la interpretazione della stessa Corte del
regolamento comunitario, infatti, qualora un ente pubblico di uno
stato membro assume personale stabilendo di tenerne conto delle
attività anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica
amministrazione, non può nei confronti dei cittadini comunitari
operare alcune distinzioni a seconda che tali attività siano state
esercitate presso la p.a. dello stesso stato membro o presso quella di
un altro stato.
Principio al quale l'Italia ha contravvenuto. Tanto per comunicare,
come ha ammesso lo stesso governo italiano ritenendo però giustificata
la discriminazione, con la previsione delle graduatorie permanenti. In
questo caso, effettivamente l'Italia assicura un trattamento diverso a
seconda che l'esperienza professionale necessaria per la iscrizione
nelle liste sia acquisita sul territorio nazionale o all'estero,
giustificando la disparità con l'assenza di equivalenza tra i
contenuti e i programmi dell'insegnamento italiano e quelli
dell'insegnamento straniero.
Per la Corte però "un rifiuto assoluto di prendere in considerazione
l'esperienza acquisita con attività di insegnamento svolta in altri
stati Ue, non è giustificato". Non si può negare infatti che una
esperienza d'insegnamento specifica quale quella richiesta dalla
normativa italiana può essere acquisita anche in altri stati membri".
Nè garatitsce parità di trattamento l'assunzione tramite apposite
graduatorie per il conferimento di supplenze. In questo caso sotto
accusa sono i più bassi punteggi attribuiti ai servizi forniti in
scuole o istituti di altri stati membri, considerati sempre di terza
fascia. "In tale contesto si deve constatare che, anche se
l'esperienza professionale acquisita da cittadini comunitari fuori del
territorio nazionale viene presa in considerazione(...), essa non
viene sempre valutata allo stesso modo di una esperienza analoga
acquisita sul territorio nazionale, senza che il governo abbia fornito
al riguardo la minima giustificazione", conclude la corte.