I precari a Catania sono più precari.
Il Tar di Catania dichiara non legittima l'attribuzione
del doppio punteggio a quanti certificano un servizio in zone montane.
Il CSA non dà applicazione immediata alla sentenza e decide la nomina
con riserva di quanti hanno il doppio punteggio.
di Calogero Virzì da
La Tecnica della Scuola del 31/7/2005
Il Tar di Catania ha dato ragione ai precari che
hanno impugnato il doppio punteggio previsto per chi ha prestato
servizio in zone di montagna.
Il CSA non dà applicazione immediata alla sentenza e decide la nomina
con riserva di quanti hanno il doppio punteggio.
Immediate le reazioni.
Secondo l'avvocato Rossi che ha difeso i docenti che non godono del
doppio punteggio " E' una procedura insufficiente per la tutela dei
ricorrenti in quanto l'esecutività della sentenza del Tar di Catania
avrebbe imposto una compilazione delle graduatorie senza doppio
punteggio. Semmai in caso di vittoria da parte dell'amministrazione in
sede di appello, la stessa avrebbe potuto rivedere l'incarico già
attribuito. Diversamente facendo il Csa si è autoconcesso una
sospensiva della sentenza di primo grado che invece soltanto il Cga
può concedere»
Sulla vicenda l'avvocato Rossi sostiene di non aver ricevuto alcuna
notifica di ricorso presentato dall'Amministrazione.
Fra le motivazioni della sentenza si legge che «l'amministrazione
resistente ha comunicato di avere proceduto all'individuazione dei
Comuni classificati di montagna utilizzando l'elenco ufficiale
dell'unione dei Comuni delle comunità montane del 2002 ... l'elenco in
questione non ha alcun carattere di ufficialità in quanto proveniente
da un ente a carattere associativo, l'adesione al quale avviene su
base meramente volontaria e non comporta alcun specifico accertamento
in ordne ai requisiti posseduti». Secondo il Tar i comuni montani
sarebbero dovuti essere individuati dall'elenco predisposto dalla
commissione censuaria centrale. A giudizio del Tar pertanto «i Comuni
di Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini,
Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicila, Sant'Alfio e Zaffarena Etnea
' non possiedono i requisiti indicati dall'art.1, comma 1 della legge
99 del 1952, per cui gli stessi in ogni caso non possono essere
compresi tra i comuni di montagna ai fini dell'attribuzione del
punteggio maggiorato di cui alla lettera B. 3, sub h della tabella del
DD 7 aprile 2004 n.97, convertito in L. 4 giugno 2004,n.143».
Anche la CGIL scuola catanese si pronuncia per l'immediata esecuzione
del dispositivo della sentenza.