Uffici scolastici alle prese con le assunzioni.
E' bagarre sulle immissioni in ruolo. In palio 40 mila posti. La fetta più grossa premia i docenti. da ItaliaOggi del 26/7/2005
Uffici scolastici alle prese con le immissioni in ruolo. Sono 40 mila i docenti e i non docenti che stanno ricevendo in questi giorni i telegrammi di convocazione per le assunzioni a tempo indeterminato in tutt'Italia. A fare la parte del leone sono i docenti, con 35 mila assunzioni, mentre agli Ata sono state destinate solo 5 mila immissioni in ruolo. La ripartizione dei posti. La procedura per la individuazione degli aventi titolo prevede che il 50% dei destinatari delle proposte di assunzione vengano tratti dalle graduatorie del concorso ordinario e il restante 50% dalle graduatorie permanenti. E a ognuno dei contingenti devono essere applicate anche le regole per l'individuazione dei riservisti. I documenti necessari. Gli aventi titolo dovranno presentarsi nel giorno e all'ora stabilita presso il luogo indicato nel telegramma, muniti di un valido documento di riconoscimento e di copia del codice fiscale. La prassi vuole che i riservisti invalidi civili (riserva N) debbano anche esibire il certificato di iscrizione al collocamento, che è il titolo che dà luogo all'attribuzione del diritto di accesso alla quota di riserva. Il rinunciatario fa scattare un altro posto. Resta, il fatto, però, che lo scorrimento delle graduatorie non basta a individuare i soggetti da immettere in ruolo. Non di rado, infatti, gli aventi titolo sono già di ruolo in altre classi di concorso oppure, addirittura, occupano già una cattedra nella stessa classe di concorso, ottenuta per effetto di un passaggio di ruolo (da un ordine di scuola all'altro) oppure per un passaggio di cattedra (un cambio di classe di concorso nello stesso ordine di scuola: per esempio da educazione musicale a lettere). E dunque è necessario convocare più persone in caso di rinuncia da parte di coloro che occupano posizioni più favorevoli in graduatoria. Le rinunce. Oltre tutto, i docenti che vengono immessi in ruolo in ordini o gradi di scuola inferiore maturano anche il diritto a essere immessi in ruolo anche in altre classi di concorso appartenenti a ordini o gradi superiori. E ciò induce gli interessati a rinunciare all'immissione in ruolo ottenuta il giorno prima, per accettare la proposta di assunzione ricevuta il giorno successivo. Il caso più frequente. È il caso, per esempio, del docente di lettere che ottiene l'immissione in ruolo per A043 (lettere scuola media) e il giorno dopo accetta un'analoga proposta per A050 (lettere negli istituti tecnici). Il tutto determinando l'insorgenza di una nuova disponibilità per l'immissione in ruolo e la riattivazione delle procedure per compensazione. Il contenzioso. A ciò si aggiunge il contenzioso sulle cattedre che risultavano nelle disponibilità del decreto ministeriale che ha disposto l'avvio dei procedimenti di immissione in ruolo, che poi sono state cancellate dai direttori regionali perché non presenti in organico. Oppure perché appartenenti a classi di concorso in cui si prevedono esuberi nei prossimi anni. La questione delle riserve. Insomma, un contesto in cui prevale l'incertezza. Incertezza che viene ulteriormente alimentata dalla questione delle riserve. Un'annosa querelle che ogni anno tiene con il fiato sospeso gli aspiranti che non occupano i vertici delle graduatorie. Si tratta in particolare della cosiddetta riserva ”N”. Vale a dire del diritto, espressamente previsto dalla legge, secondo il quale gli invalidi civili con almeno il 46% di riduzione della capacità lavorativa hanno titolo a essere assunti con precedenza fino al riempimento di una quota di organico pari al 7% dei posti. Quando scatta il riservista. E per riempire la quota di riserva, la legge prevede che gli invalidi riservisti abbiano titolo a essere assunti fino al limite del 50% dei posti disponibili. Fin qui le norme, che sono chiare e non danno adito a fraintendimenti. Il problema sorge, invece, in sede di individuazione dei contingenti da accantonare, che vengono resi noti all'ultimo momento. Il problema dell'accesso agli atti. Contingenti per quali i diretti interessati non hanno modo di esercitare alcun controllo, perché le procedure sono automatizzate. Non solo. Considerando che la conoscenza dei nominativi dei titolari di riserva, implicitamente, comporta anche l'assunzione di informazioni sullo stato di salute degli stessi, un'eventuale richiesta di accesso agli atti rischierebbe di non essere accolta per via amministrativa, rendendo necessario l'esperimento dell'azione giudiziale, con aggravio di spese e tempi lunghi. Insomma una questione molto complicata, che si trascina da anni senza che si intraveda alcuna soluzione. Le cattedre cancellate. A ciò va aggiunto il contenzioso, già in atto, per le immissioni in ruolo individuate dall'amministrazione centrale, che sono state cancellate successivamente dagli uffici scolastici regionali perché in realtà non risultavano vacanti in organico. Oppure perché appartenevano a classi di concorso nelle quali si prevedono esuberi e che sono state assegnate ad altre classi di concorso per compensazione. E qualora i diretti interessati dovessero vincere eventuali ricorsi, c'è il rischio che chi ha già l'immissione in ruolo in tasca se la veda revocare. La conversione del decreto legge. Nel frattempo il decreto legge sulle assunzioni continua il suo iter di approvazione. E nel corso della discussione al senato sarebbe stato già approvato un emendamento che, se confermato anche alla camera, rischia di introdurre ulteriori elementi di incertezza fra i docenti e i non docenti all'indomani dell'immissione in ruolo. La modifica proposta, infatti, prevede un accantonamento del 50% delle assunzioni, da assegnare con priorità alle regioni che hanno un rapporto alunni/docenti superiore alla media nazionale. Insomma, un cambiamento che determinerebbe un vero e proprio terremoto tra i docenti neoimmessi in ruolo. E che potrebbe essere evitato solo mediante l'introduzione di una disciplina transitoria che salvaguardasse le immissioni già effettuate e che disponesse l'attuazione delle nuove norme solo a partire dai prossimi anni. I documenti di rito. Resta il fatto che, mentre il parlamento è alle prese con la conversione in legge del decreto, gli uffici periferici stanno disponendo le immissioni in ruolo. E dopo la firma del contratto, entro 30 giorni, i neoimmessi in ruolo dovranno presentare i cosiddetti documenti di rito, pena la decadenza della nomina. Quando si può autocertificare. Documenti che si possono autocertificare a eccezione del certificato sanitario, dal quale deve risultare il possesso dell'idoneità fisica all'assolvimento della funzione. Per il resto i documenti da presentare, autocertificabili, sono i seguenti: estratto dall'atto di nascita, certificato generale del casellario giudiziale, certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di nascita o di residenza, titolo di studio, certificato di godimento dei diritti politici e certificato di residenza anagrafica. Coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, sono già dipendenti dello stato devono presentare il certificato sanitario e il foglio matricolare. In più è necessario sottoscrivere una dichiarazione dalla quale si evinca che il soggetto neoimmesso in ruolo non è titolare di altri rapporti di lavoro o, comunque, che non si trova in situazioni di incompatibilità con il nuovo rapporto. Infine, è necessario presentare la dichiarazione dei servizi e dei periodi prestati alle dipendenze dello stato o di altri enti pubblici. La dichiarazione va resa anche se è negativa. I documenti non obbligatori. Vi sono, poi, altre domande, non obbligatorie, che riguardano, per esempio, il computo o la ricongiunzione di periodi di servizio già prestati, utili per la pensione. Il computo può essere richiesto per i servizi prestati presso lo stato oppure per riscattare il periodo di studio all'università (che è molto oneroso); la ricongiunzione, invece, va richiesta quando si è prestato servizio presso privati. Idem per periodi di contribuzione figurativa. Per esempio i periodi di disoccupazione e la maternità. L'anno di prova. I neoimmessi in ruolo, per ottenere la conferma dell'incarico, dovranno sostenere l'anno di prova e il periodo di formazione, al termine del quale dovranno discutere una tesi davanti al comitato di valutazione della scuola. La mobilità L'immissione in ruolo comporta l'obbligo di permanenza nella stessa provincia per almeno tre anni, fermo restando il diritto a chiedere, dopo il primo anno, l'assegnazione provvisoria.
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