Soprannumerari senza nuove sedi.
da
ItaliaOggi del
28/6//2005
Hanno diritto a restare nella scuola di
titolarità i docenti in soprannumero. Che non potranno più fare
domanda per altre sedi. Emanate le disposizioni concernenti
l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per
l'anno scolastico 2005/2006, unitamente a quelle relative alla
istituzione di nuove classi (circolare n. 58 del 21 giugno scorso).
Anche per il prossimo anno scolastico, dunque,
il docente che, nei casi di variazione in diminuzione del numero delle
classi, viene a trovarsi in soprannumero dovrà essere utilizzato
nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o
frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di
concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad
altro insegnamento o di sostegno per la quale sia in possesso di
abilitazione o titolo di studio coerente.
Non potrà essere utilizzato in altra sede, neppure a domanda, come
invece disponeva la circolare ministeriale n. 54 del 6 luglio 2004.
Tra le altre novità di un certo rilievo, gli interventi di modifica
del numero delle classi e dei posti rispetto a quello stabilito con
gli organici di diritto. Nell'ipotesi in cui in sede di determinazione
dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero
di alunni superiore a quello fissato dal decreto n. 331/98 e
successive modificazioni e integrazioni, i direttori regionali, su
segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla
base di puntuali riscontri, autorizzeranno i dirigenti stessi a
dimensionare tali classi in conformità di quanto previsto dalle
predette disposizioni. Quanto all'attivazione di nuove classi da parte
dei dirigenti scolastici, nonché l'autorizzazione al funzionamento di
nuove classi da parte dei dirigenti regionali, essa si sottolinea che
dovrà sempre essere preceduta da una attenta analisi, riferita a
ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero
degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente
frequentanti e ciò al fine di evitare che, con l'inizio delle lezioni,
la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alle
previsioni, e determini aggravi per l'erario, dei quali saranno
chiamati a rendere conto chi ha contribuito a determinarli. Merita poi
di essere sottolineato il richiamo ai dirigenti scolastici di
comunicare entro il 10 luglio ai competenti centri servizi
amministrativi sia le variazioni del numero delle classi sia il numero
dei posti e degli spezzoni di orario, tanto quelli in organico di
diritto quanto quelli in organico di fatto, che non sia stato
possibile coprire con personale a disposizione all'interno della
stessa istituzione scolastica. Relativamente alla possibilità di
istituire nuovi posti di personale Ata, il Miur ribadisce puntualmente
le disposizioni impartite con la circolare n. 54 del 2004. Per quanto
riguarda i posti di collaboratore scolastico, nelle scuole nelle quali
si dovesse registrare una concentrazione di più unità di personale
inidoneo, il ministero si riserva di comunicare, effettuati i
movimenti, il contingente di posti da impiegare anche per garantire la
funzionalità del servizio nelle istituzioni scolastiche articolate su
più plessi.