Soprannumerari senza nuove sedi.

da ItaliaOggi del 28/6//2005

 

Hanno diritto a restare nella scuola di titolarità i docenti in soprannumero. Che non potranno più fare domanda per altre sedi. Emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2005/2006, unitamente a quelle relative alla istituzione di nuove classi (circolare n. 58 del 21 giugno scorso).

Anche per il prossimo anno scolastico, dunque, il docente che, nei casi di variazione in diminuzione del numero delle classi, viene a trovarsi in soprannumero dovrà essere utilizzato nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per la quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.


Non potrà essere utilizzato in altra sede, neppure a domanda, come invece disponeva la circolare ministeriale n. 54 del 6 luglio 2004. Tra le altre novità di un certo rilievo, gli interventi di modifica del numero delle classi e dei posti rispetto a quello stabilito con gli organici di diritto. Nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal decreto n. 331/98 e successive modificazioni e integrazioni, i direttori regionali, su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, autorizzeranno i dirigenti stessi a dimensionare tali classi in conformità di quanto previsto dalle predette disposizioni. Quanto all'attivazione di nuove classi da parte dei dirigenti scolastici, nonché l'autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte dei dirigenti regionali, essa si sottolinea che dovrà sempre essere preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti e ciò al fine di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alle previsioni, e determini aggravi per l'erario, dei quali saranno chiamati a rendere conto chi ha contribuito a determinarli. Merita poi di essere sottolineato il richiamo ai dirigenti scolastici di comunicare entro il 10 luglio ai competenti centri servizi amministrativi sia le variazioni del numero delle classi sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario, tanto quelli in organico di diritto quanto quelli in organico di fatto, che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. Relativamente alla possibilità di istituire nuovi posti di personale Ata, il Miur ribadisce puntualmente le disposizioni impartite con la circolare n. 54 del 2004. Per quanto riguarda i posti di collaboratore scolastico, nelle scuole nelle quali si dovesse registrare una concentrazione di più unità di personale inidoneo, il ministero si riserva di comunicare, effettuati i movimenti, il contingente di posti da impiegare anche per garantire la funzionalità del servizio nelle istituzioni scolastiche articolate su più plessi.