Dirigenti-ispettori: prove tecniche di spoils system? di Dedalus, da ScuolaOggi del 6/6/2005
La notizia, confermata anche da un comunicato stampa della segreteria regionale della FLC-Cgil, è di quelle che fanno un certo effetto: sette dirigenti scolastici della Lombardia nei giorni scorsi sono stati promossi ispettori direttamente dal MIUR, senza il superamento di alcun corso-concorso. Notizia terribilmente seria che induce a qualche riflessione su una questione ancora più seria e preoccupante. Non si vuole qui discutere sui nomi degli “unti dal Signore”, entrare nel merito del valore delle persone promosse a compiti ispettivi (possono essere degne, meno degne, non è questo il punto), quanto piuttosto discutere il metodo di queste nomine. La sostanza è che vengono “promossi sul campo” alcuni dirigenti scolastici, senza neanche l’esplicitazione di criteri o l’indicazione di particolari meriti o competenze ma d’ufficio, per decisione dell’organo di governo politico-amministrativo, in un ruolo che dovrebbe essere squisitamente “tecnico” e che ha sempre richiesto il superamento di prove di concorso. Nomina quindi direttamente politica e che riguarda evidentemente dirigenti “di area”, ritenuti “affidabili” dall’attuale maggioranza, certamente non noti per aver assunto posizioni critiche o per collocazione politico-sindacale diversa o di opposizione. Un saggio di vero e proprio spoils-system dunque?
Il sistema delle spoglie in un bottino di guerra, secondo il significato di questa formula di moda, con la legge Frattini ha avuto un’indubbia accelerazione con un forte avvicendamento dei dirigenti pubblici, dalla Sanità ai Lavori Pubblici, all’Istruzione. Basti pensare ai direttori generali e regionali nominati dal Miur. Questi, già sostituiti in parte all’epoca del centro sinistra, con il governo Berlusconi hanno subìto un radicale avvicendamento (solo 2 su 16 sono sopravvissuti al cambio di ministro). Ma, se non andiamo errati, nessuno si era ancora spinto a nominare d’ufficio gli ispettori tecnici, ruolo per il quale era previsto il superamento di prove concorsuali, peraltro notoriamente impegnative. E’ evidente che siffatte nomine (di derivazione politica) finiscono inevitabilmente per snaturare una funzione che è sempre stata tecnica. Non solo, ma poiché gli ispettori avranno sicuramente un ruolo importante nella valutazione dei dirigenti scolastici - una volta messo definitivamente a punto il modello di valutazione degli stessi - è altrettanto evidente che si finisce per introdurre un’ipoteca, una variabile “politica” anche in questa operazione.
“La legge 15 luglio 2003, n. 145 (detta legge Frattini), sullo spoils system, trova piena applicazione anche nei confronti della dirigenza scolastica. Detta legge modifica ed integra il dlgs. n. 165 del 2001 e il CCNL dei dirigenti scolastici, in attesa di rinnovo, fa pieno rinvio alle norme -in materia di dirigenti- contenute nel dlgs. n. 165, per come ora modificato dalla legge n. 145/2002. (…)
a) la dirigenza scolastica e il nuovo sistema di autonomia scolastica , che nascono dall’attuazione di quanto contenuto nell’art. 21 della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 e dall’art. 5, Cost., hanno una propria peculiarità ordinamentale che deriva direttamente dalla Costituzione (art. 33, 1° co. Cost.). Infatti, la dirigenza scolastica nasce dalla funzione docente. La dirigenza amministrativa, invece, discende da altra fonte: l’art. 97, 2° co. Cost.; in ragione di ciò, detta dirigenza, risulta essere emanazione organica del potere esecutivo ed ad esso legata da rapporto di fiduciarietà; b) la riserva di legge, che riguarda l’attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell’offerta formativa, esclude tassativamente che possa essere il ministro (o il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ) ad assegnare i compiti da svolgere al dirigente scolastico o a fissare gli obiettivi da conseguire. La riserva di legge esclude qualsiasi intervento in materia da parte del ministro attraverso proprie direttive; l’organo di vertice non ha alcuna competenza a definire priorità, piani programmi - attraverso propri atti d’indirizzo – in materia coperta da riserva di legge”. E concludeva sostenendo che: “La illegittimità dell’art. 19 del dlgs. n. 165/2001, per come modificato dalla legge n. 145/2002 - ove applicato ai dirigenti scolastici - è di tutta evidenza.”
Rivendicando una funzione dirigente nella scuola assolutamente distinta, separata, autonoma e indipendente dalla funzione dirigente amministrativa, la si voleva sottrarre di fatto ai meccanismi dello spoils system, tipici della dirigenza amministrativa (sulla base della tesi, appunto, della non sussistenza di un rapporto di fiduciarierà tra organo di governo titolare della funzione di indirizzo politico-amministrativo e dirigente scolastico).
Evidentemente queste proposte di legge non hanno fatto molta strada ed il MIUR ha seguito ben altri comportamenti, tipici del modo di governare berlusconiano. Contraddizioni in seno al Polo?
|