Consulta, no al buono scuola dallo Stato.

Lo Stato non può assegnare fondi per il buono scuola nelle paritarie. La materia, infatti, è di competenza delle Regioni, che possono decidere autonomamente se destinare a questo scopo, parte dei fondi per le iniziative sociali oppure no.

 di Adalberto Reggiani da La Tecnica della Scuola del 3/01/2005

 

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423/04, depositata in segreteria il 29 dicembre scorso.

La Consulta ha accolto, dunque, il ricorso dell'Emilia Romagna , dichiarando incostituzionale la norma della Finanziaria dell'anno scorso, che prevede un finanziamento statale fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare al buono scuola (articolo 3, comma 101 della legge 350/2003).

Le somme avrebbero dovuto essere detratte dal fondo nazionale per le politiche sociali. E sarebbero dovute servire per finanziare un contributo "finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie". La Corte costituzionale ha cancellato la norma pro-buono scuola perché si tratta di un intervento legislativo che invade il campo delle Regioni.

La materia relativa ai contributi per la iscrizione a scuole paritarie è compresa, infatti, fra quelle attribuite alla competenza legislativa concorrente.

Vale a dire nella sfera legislativa che la riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato alla competenza delle Regioni (articolo 117, comma 3 della Costituzione).

 

  Vedi il testo della sentenza.