Anche sulla mobilità continua il braccio di ferro tra sindacati e Miur sulla riforma. da Tuttoscuola del 17 gennaio 2005
Sindacati e Miur hanno siglato nei giorni scorsi l’accordo per l’annuale contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Ancora una volta non è stata data attuazione ad una previsione normativa contenuta espressamente nella legge 53/2003 di riforma e nel decreto legislativo 59/2004 di attuazione nel primo ciclo d’istruzione. La norma ignorata (art. 3 della legge 53/2003) è quella che riguarda la permanenza dei docenti nella stessa sede: "il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità". Nel 2003 le regole sulla mobilità erano state definite prima del varo della legge di riforma e, pertanto, non era stato possibile regolamentare la congrua permanenza dei docenti nella stessa sede. Nel 2004 si è soprasseduto a regolare la permanenza (minimo due anni) anche in considerazione del fatto che l’attuazione della legge era agli inizi. Ora però il silenzio in merito mette in evidenza posizioni di principio radicalmente opposte. In proposito i sindacati ritengono che la legge non possa invadere la competenza contrattuale, come precisa la Cisl (www.cislscuola.it): Non si è ritenuto opportuno recepire modifiche introdotte per legge (blocco della mobilità prevista dal D. L.vo 59/2003 e aliquota riservate ai passaggi di ruolo prevista dalla legge 143/2004) con palese invasione di materie contrattuali. La questione di principio non è di poco conto e va ben oltre il campo scolastico: il potere contrattuale è autonomo rispetto alla legge oppure spetta al contratto definire solamente le modalità di esercizio e attuazione delle disposizioni legislative? |