Ore eccedenti, sì alla retribuzione estiva.

 di Antimo Di Geronimo, da La Stampa Puntoscuola del 9 febbraio 2005

 

Le ore eccedenti si pagano anche l’estate. È quanto si evince da un parere espresso dall’ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, in risposta a un quesito posto da un dirigente scolastico (prot. n. 607/C2 del 17 gennaio 2005, ufficio IX).

L’ufficio ha precisato che la retribuzione estiva spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli a tempo determinato, purchè l’incarico sia stato disposto su posto vacante. In buona sostanza, il supplente ha titolo ad essere retribuito durante l’estate solo se lo spezzone non risultacoperto da un titolare.

Il parere contiene anche un’ampia disamina della normativa di settore ed è argomentato anche con riferimenti alla giuisprudenza del consiglio di stato.

In particolare, viene chiarito che il docente di ruolo, che chiede ed ottiene le ore eccedenti, ha titolo ad essere retribuito, per ogni ora, nell’ordine di un 18esimo del trattamento economico fondamentale in godimento (consiglio di stato, adunanza della sezione seconda, 19 maggio 2004, parere n. 2656/2002). E non, come talvolta avviene, con un 78esimo della retribuzione mensile di livello iniziale (compresa la quota di indennità integrativa speciale e la maggiorazione del 20%). Quest’ultimo trattamento, infatti, è riservato alle ore eccedenti effettuate per le sostituzioni.

Quanto, invece, al diritto alla retribuzione estiva, esso rileva dal disposto del comma 2, dell’articolo 6, del decreto del presidente della repubblica n. 209/87.

Che fissa la disciplina retributiva delle cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore. In questo caso, ogni ora eccedente è compensata, ai sensi del comma 4, dell’art. 88 del decreto del presidente della repubblica 417/74 per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina.

E la retribuzione viene versata direttamente dal tesoro.
Su questo aspetto, peraltro, è già intervenuto anche il ministero dell’economia, con la circolare 235 emanata il 28 marzo 2002. In quell’occasione, l’amministrazione centrale ha chiarito che le ore eccedenti andavano assegnate ai docenti di ruolo che ne facessero richiesta. E che dovessero essere retribuite «nella stessa misura oraria di quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra.» E dunque, trattandosi di emolumenti fissi, essi devono versati direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro, congiuntamente allo stipendio normale.

In pratica, le ore eccedenti non gravano sul fondo d’istituto e i relativi emolumenti vengono versati direttamente in busta paga.