La montagna non basta. da ItaliaOggi dell'1/2/2005
Per dare il punteggio di montagna ai supplenti, non basta che il comune sia situato oltre i 600 metri: è necessario che il territorio si trovi in una situazione di grave disagio economico e che il comune di servizio sia inserito in un elenco speciale da rinnovare ogni tre anni. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Catania, con un'ordinanza depositata il 16 dicembre scorso. La pronuncia è la prima ad essere emanata da un giudice ordinario. E fa seguito a due analoghe pronunce del giudice amministrativo, emesse dal Tar di Campobasso e dal Tar di Catania. Su questa materia, dunque, stando ai recenti fatti giurisprudenziali, non dovrebbe sussistere la giurisdizione esclusiva del Tar. O, quanto meno, il presupposto di fatto a monte dei ricorsi, può essere interpretato sia come lesione di interessi legittimi (dunque, materia del Tar) sia come lesione di diritti soggettivi (e quindi, materia del giudice del lavoro). Tanto più che il giudice del lavoro, può disapplicare anche gli atti amministrativi forieri della lesione del diritto contestato. Procedura, questa, che non implica l'annullamento dell'atto amministrativo (in questo caso: la graduatoria) ma, di fatto, per il ricorrente sortisce gli stessi effetti. In altre parole, mentre l'annullamento della graduatoria, da parte del Tar, implica l'insorgenza di un vuoto normativo che costringe l'amministrazione a rifare tutto secondo i dettami del giudice amministrativo, ciò non rileva per l'eventuale disapplicazione della graduatoria da parte del giudice ordinario. La disapplicazione, infatti, implica semplicemente che la graduatoria non si applichi nei confronti del ricorrente. In pratica, l'amministrazione è obbligata ad applicare la sentenza, ma non a rifare la graduatoria. Resta il fatto, però, che mettere mano a una graduatoria solo per alcuni è cosa pressoché impossibile e innescherebbe una serie di ricorsi a catena, con sicura soccombenza dell'amministrazione. |