Il Ministro Moratti “bocciata” dal tar di Lecce

e persino dalla maggioranza.

di Federico Piccoli, da ScuolaOggi del 14/2/2005

 

La marcia trionfale del tutor è stata interrotta (purtroppo ancora non del tutto bloccata!) da una interessante sentenza del Tar di Lecce, che è stata molto valorizzata in questi giorni, soprattutto in sede sindacale.

Ho utilizzato l’aggettivo cerchiobottista “interessante”, perché, in effetti, il Ministro “rimedia”, si fa per dire!, due solenni bacchettate pedagogiche da un Tribunale Amministrativo, ma non anche quella che, a mio parere, poteva essere una forte bacchettata giuridica sulla progressione dell’istituzione del tutor. Ecco, in sintesi, i fatti:

-        Alcuni genitori di alunni di classi successive alla prima elementare hanno impugnato la decisione di un collegio dei docenti, che, in ossequio alle direttive ministeriali, hanno introdotto immediatamente la figura del tutor in tutte le classi della scuola elementare

-        Il Tar di Lecce, investito del ricorso, ha pienamente accolto le ragioni dei genitori per quegli elementari principi pedagogici, che solo i consulenti del Ministro avevano ritenuto di poter ignorare nell’emanazione del decreto legislativo 59:

1.      l’articolo 128 del T.U. 297/94 sarà abrogato definitivamente solo dopo la conclusione della scuola elementare da parte degli alunni già iscritti secondo il vecchio ordinamento. In questo articolo si afferma inequivocabilmente che, nell’ambito dello stesso modulo organizzativo, “i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce”. Si tratta di un limpidissimo principio fortemente affermato dal movimento anti-legge Moratti per la difesa della scuola pubblica di qualità, del tempo pieno, tempo prolungato,…

2.      in forza del regime di collegialità e di piena contitolarità, tale principio, argomenta limpidamente il Tar, “è da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe (tutor) di cui all’art. 7 comma 5 del d.Lgs 19 febbraio 2004 n. 59”. Anche in questo caso il Tar smentisce clamorosamente i consulenti del Ministro, che si affannano inguaribilmente a spacciare la favola di una pretesa non supremazia gerarchica del tutor rispetto ai colleghi operanti nella stessa classe.

Ma i motivi di soddisfazione finiscono qui.

Indirettamente, infatti, il Tar ammette che per le classi prime la figura del tutor è ammissibile. Per tutti quelli che ritengono insanabile e non soggetta a limiti temporali la figura del tutor in base, anche, ai due principi affermati dallo stesso Tar, la battaglia deve continuare. Forse il Tar non poteva/non ha voluto fare di più, anche perché gli avvocati delle famiglie ricorrenti non avevano chiesto di più: si erano limitati ad esigere “giustizia” solo per i loro assistiti. Avrebbero potuto, in via incidentale, contestare –e quindi chiedere che il TAR sollevasse la questione di costituzionalità- l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 sia per “eccesso di delega” (in quanto la figura del tutor non è mai nominata esplicitamente nella stessa legge Moratti) sia per mancato rispetto della norma costituzionale (“salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”-Titolo V- art. 117) a causa delle continue “invasioni di campo” del MIUR nella materia di autoorganizzazione interna delle risorse umane, professionali e finanziarie (assegnate, per altro, dallo stesso MIUR) che è di competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche autonome.

È curioso, ma non si può che registrare positivamente, che la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche debba essere rivendicata dal Dipartimento scuola e Università di Forza Italia, che, in un documento ufficiale, boccia solennemente i contenuti della bozza di decreto sul secondo ciclo presentato dal Ministro Moratti.

In due passaggi in equivoci del documento approvato da Forza Italia testualmente “si esprime preoccupazione per la compressione degli spazi di autonomia delle scuole” ed inoltre “si chiede che sia pienamente attuato il dettato costituzionale che si fonda sull’autonomia delle scuole e sul principio di sussidiarietà verticale e orizzontale”. Rispetto al nuovo quadro giuridico-istituzionale deve essere valorizzato – continua il documento di FI- il ruolo istituzionale delle diverse autonomie (regioni, autonomie locali e istituzioni scolastiche), distinguendo tra il piano degli ordinamenti ed il piano gestionale.

Meglio tardi che mai!

Sulle prerogative delle istituzioni scolastiche autonome non bisogna arretrare neppure di un millimetro. Il Miur ha già tanti e tali poteri legittimi per limitare sostanzialmente e pesantemente gli spazi di autonomia delle istituzioni scolastiche che non bisogna farsi scippare anche i residui ambiti attinenti all’area del “come” utilizzare l’autonomia di ricerca e sperimentazione, l’autonomia organizzativa e l’autonomia didattica.