La "Guerra" Miur - Parlamento sul reclutamento. dal Coordinamento Precari di Venezia, 24/2/2005
Da più parti sono stati sottolineati l'incompatibilità ed il contrasto tra le nuove procedure di reclutamento dei docenti previste da un lato dallo schema di decreto legislativo sulla formazione iniziale (Miur) e dall'altro dal DdL sullo stato giuridico degli insegnanti (Parlamento). In realtà le differenze ci appaiono abbastanza ridotte e bene farebbero Miur e presentatori del DdL a riflettere un attimo su quanto contenuto nei relativi documenti e a trovare una linea comune. Il progetto del Miur: alla fine del biennio universitario a numero programmato, i candidati, in funzione del punteggio di laurea, entrano in una graduatoria regionale, in base alla quale e alle preferenze espresse l'ufficio regionale assegna l'aspirante alla scuola in cui farà l'anno di applicazione (tirocinio) e in cui sarà poi assunto a T.I. (previo benestare della commissione di valutazione). Una procedura quindi snella e simile a quella attualmente applicata per i concorsi ordinari: i candidati, in ordine di graduatoria, scelgono la provincia e poi la scuola in cui poter essere assunti. Il DdL in Parlamento: alla fine del biennio universitario a numero programmato, i candidati devono affrontare un anno di tirocinio; quale sia il criterio di attribuzione alla singola scuola non è chiarito dal DdL. Due le alternative: per graduatoria (ma allora si riproduce quanto previsto dal Miur) o per selezione fatta dalla scuola (che renderebbe più complesso e lungo l'iter di attribuzione). Comunque, una volta superato positivamente (per parere della commissione scolastica) il tirocinio, i candidati accedono ad un Albo regionale e tutto torna in discussione dato che l'assegnazione della sede di servizio deve avvenire per concorso per soli titoli. Quindi la tanto reclamata chiamata diretta da parte della scuola, voluta dai presidi, non è assolutamente presente nel DdL. Riassumendo, quindi, ci sembra che le differenze non siano poi così grandi. Per il Miur si attua sostanzialmente un'unica procedura, basata sulla graduatoria universitaria, con scelta della sede di tirocinio da parte del candidato e successiva conferma da parte della scuola. Secondo il DdL prima tutti fanno l'anno di tirocinio, poi accedono all'Albo, ma alla fine sono sempre assegnati alle scuole per graduatoria (concorso per soli titoli) e sulla base delle loro preferenze (è l'aspirante che sceglie le scuole in cui concorrere, scartando eventualmente proprio quella in cui ha fatto tirocinio, che avrà potuto nel frattempo "conoscere" meglio). Diverso probabilmente lo spirito con cui le commissioni di valutazione del periodo di prova emetterebbero il proprio giudizio: mirato alla conferma nella stessa scuola, nel primo caso, assolutamente svincolato nel secondo. |