Edilizia scolastica:

no ai finanziamenti statali per le scuole paritarie.

da Tuttoscuola di domenica 13 febbraio 2005

 

Il Consiglio di Stato il 18 gennaio scorso, nell’annullare l’ordinanza del Tar Calabria 912/2004 con cui aveva concesso la sospensiva a favore di scuole paritarie che richiedevano di accedere ai finanziamenti statali per l’edilizia scolastica, ha evidenziato una questione di principio molto delicata.

Contro la decisione del Tar Calabria aveva presentato ricorso il Comune di Reggio Calabria, supportato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e confortato da una nota del Miur che aveva ritenuto infondata la richiesta delle scuole.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso e nell’annullare l’ordinanza del Tar, ha affermato: "... che il ricorso in appello è fondato, in quanto la pretesa delle ricorrenti scuole materne private paritarie di concorrere alla ripartizione dei fondi per l’edilizia scolastica, assegnati invece alle sole scuole pubbliche, non trova fondamento né nell’art. 12, comma 6, della L. 23/1996 ... né nella legge n. 62/2000, con cui il legislatore non ha esteso i benefici previsti dalle L. n. 23/96 alle scuole private paritarie, ma si è limitato ad includere ad altri fini tali scuole nel sistema nazionale di istruzione (ad es. benefici fiscali previsti dall’art. 1, comma 8; assegnazione di borse di studio agli studenti; previsione degli specifici finanziamenti di cui all’art. 1, comma 13)."

Sotto l’aspetto della legittimità l’ordinanza del Consiglio di Stato è ineccepibile, in quanto la normativa attuale prevede che le risorse per l’edilizia scolastica (e altre) sono destinate unicamente alle scuole statali e degli enti locali.

Sotto l’aspetto politico però il ricorso ha messo a nudo i limiti strutturali della legge 62/2000 sulla parità scolastica già evidenziati in sede di approvazione della storica legge la quale, mentre afferma il principio di parità delle scuole pubbliche e private nell’unico sistema nazionale d’istruzione, dall’altra non realizza compiutamente la parità di sostegno finanziario da parte dello Stato.