Ore economiche con i supplenti

Ai prof di ruolo va pagata l'indennità.

ItaliaOggi del 27/12/2005

 

L'indennità integrativa speciale si paga anche per le ore eccedenti. È quanto dispone una nota emanata il 30 novembre scorso (prot. 456/E/2) dalla direzione generale del personale della scuola del ministero dell'istruzione. Il provvedimento reca, in allegato, una sentenza della corte d'appello dell'Aquila, nella quale si afferma il principio secondo il quale il contratto di lavoro prevale sulla legge (n. 218/05). E in base a questo principio, l'amministrazione ha ricordato agli uffici periferici che, dal 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del relativo contratto, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare.
E ciò implica che tutte le ore eccedenti debbano essere retribuite non più nell'ordine di 1/78 dello stipendio tabellare, per ogni ora, ma comprendendo tutte le voci stipendiali. Con la sola eccezione della retribuzione professionale docenti. L'effetto è il seguente: assumere un docente di ruolo per coprire eventuali spezzoni potrà risultare economicamente svantaggioso rispetto all'assegnazione di un incarico di supplenza.

Le retribuzioni dei docenti a tempo determinato, infatti, non aumentano con il passare del tempo (a eccezione di incrementi molto modesti della retribuzione professionale docenti). E dunque, qualora il docente di ruolo assunto per le ore eccedenti dovesse essere in grado di vantare una cospicua anzianità di servizio, tale condizione potrebbe determinare l'insorgenza di un diritto retributivo per un importo maggiore rispetto a quello di una semplice supplenza. Vanificando, dunque, la ratio dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Che prevede l'affidamento degli spezzoni ai docenti di ruolo, per risparmiare.

La questione, peraltro, è al vaglio dei tecnici di viale Trastevere che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, starebbero valutando la possibilità di far gestire ai centri servizi amministrativi anche gli spezzoni inferiori a sei ore. E se questa posizione dovesse prevalere, ai dirigenti scolastici resteranno solo le supplenze brevi. Oltre tutto, la norma che prevede la gestione degli spezzoni da sei ore in giù, da parte dei dirigenti scolastici, potrebbe non essere più in vigore, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124/99.

È probabile, dunque, che in sede di formazione del nuovo regolamento sulle supplenze, prevista tra qualche settimana, l'amministrazione centrale interverrà con un chiarimento definitivo.