Ore economiche con i supplenti
Ai prof di ruolo va pagata l'indennità.
ItaliaOggi del
27/12/2005
L'indennità integrativa speciale si paga anche
per le ore eccedenti. È quanto dispone una nota emanata il 30 novembre
scorso (prot. 456/E/2) dalla direzione generale del personale della
scuola del ministero dell'istruzione. Il provvedimento reca, in
allegato, una sentenza della corte d'appello dell'Aquila, nella quale
si afferma il principio secondo il quale il contratto di lavoro
prevale sulla legge (n. 218/05). E in base a questo principio,
l'amministrazione ha ricordato agli uffici periferici che, dal 24
luglio 2003, data di sottoscrizione del relativo contratto,
l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio
tabellare.
E ciò implica che tutte le ore eccedenti debbano essere retribuite non
più nell'ordine di 1/78 dello stipendio tabellare, per ogni ora, ma
comprendendo tutte le voci stipendiali. Con la sola eccezione della
retribuzione professionale docenti. L'effetto è il seguente: assumere
un docente di ruolo per coprire eventuali spezzoni potrà risultare
economicamente svantaggioso rispetto all'assegnazione di un incarico
di supplenza.
Le retribuzioni dei docenti a tempo determinato, infatti, non
aumentano con il passare del tempo (a eccezione di incrementi molto
modesti della retribuzione professionale docenti). E dunque, qualora
il docente di ruolo assunto per le ore eccedenti dovesse essere in
grado di vantare una cospicua anzianità di servizio, tale condizione
potrebbe determinare l'insorgenza di un diritto retributivo per un
importo maggiore rispetto a quello di una semplice supplenza.
Vanificando, dunque, la ratio dell'articolo 22, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Che prevede l'affidamento degli spezzoni ai
docenti di ruolo, per risparmiare.
La questione, peraltro, è al vaglio dei tecnici di viale Trastevere
che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, starebbero valutando la
possibilità di far gestire ai centri servizi amministrativi anche gli
spezzoni inferiori a sei ore. E se questa posizione dovesse prevalere,
ai dirigenti scolastici resteranno solo le supplenze brevi. Oltre
tutto, la norma che prevede la gestione degli spezzoni da sei ore in
giù, da parte dei dirigenti scolastici, potrebbe non essere più in
vigore, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124/99.
È probabile, dunque, che in sede di formazione del nuovo regolamento
sulle supplenze, prevista tra qualche settimana, l'amministrazione
centrale interverrà con un chiarimento definitivo.