GIURISPRUDENZA
Dal 2003 al 2005 l'obbligo scolastico è durato fino alla terza media.

Per 2 anni legittimo studiare meno.

La riduzione nelle more dell'attuazione della riforma Moratti

ItaliaOggi del 6/12/2005

 

Amnistia di fatto per i reati attinenti alla frequenza della scuola dell'obbligo. A patto che si siano verificati tra il 2003 e il 2005. Lo ha stabilito la prima sezione penale del tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 601/05. Il fatto riguardava un minore che, dopo avere conseguito la licenza media, era stato messo al lavoro con il consenso della famiglia. E a seguito di questo fatto, era stato avviato un procedimento penale sia nei confronti del titolare dell'azienda che lo aveva assunto sia dei genitori del ragazzo.

 

La vacatio

In sede di giudizio, però, tutti i soggetti conivolti sono stati assolti perché il fatto non costituisce più reato. Secondo il giudice, infatti, con l'entrata in vigore della legge n. 53, del 28 marzo 2003, la legge delega che ha dato il via alla riforma Moratti, ´l'obbligo scolastico è stato ridotto a otto anni', dai nove precedenti, si legge nella sentenza, ´ovvero al momento di conclusione del periodo di istruzione obbligatoria'. Con la conseguenza che l'età di ammissione al lavoro è fissata dal 17 aprile 2003, data di entrata in vigore della legge, al compimento dell'ottavo anno di frequenza scolastica.

 

Che cosa resta

Rimane a carico del minore l'obbligo di frequentare attività formative nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale oppure nell'apprendistato. Il tutto fino al compimento del 18 anni.

 

FORMAZIONE E STUDIO

I due percorsi, alternativi fra loro, si concretizzano, dunque, nel normale rapporto di lavoro oppure nell'apprendistato. Nel primo caso si inquadra nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni. O, comunque, fino al conseguimento della qualifica entro il 18° anno di età. E in tal caso il datore di lavoro deve permettere anche la frequenza del corso formativo. Fermo restando che la responsabilità della frequenza resta in capo al minore. Per quanto riguarda l'apprendistato, invece, il percorso formativo rientra direttamente nel rapporto di lavoro. In buona sostanza, dunque, mentre nel caso della frequenza di attività formative il percorso è disgiunto dall'attività lavorativa, propriamente detta, nel caso dell'apprendistato coincide con essa. In entrambi i casi, dunque, il datore di lavoro deve semplicemente accertarsi che il minore abbia più di 15 anni e che sia andato a scuola per almeno otto anni. E quindi, se questi requisiti sono soddisfatti, non è configurabile alcuna ipotesi di reato. Di qui il proscioglimento degli imputati da ogni accusa.

 

Chiarito l'obbligo scolastico

Il provvedimento del giudice reca, implicitamente, un chiarimento importante sulla questione dell'esistenza o meno dell'obbligo scolastico oltre gli otto anni di frequenza. Questione che ha infiammato il dibattito tra sindacati e amministrazione negli ultimi mesi. In sostanza, l'obbligo scolastico è stato ridotto a otto anni nel biennio precedente all'entrata in vigore del dlgsn. 76 del 2005. Ed è stato ampliato con l'avvento del decreto sotto forma di diritto-dovere all'istruzione e formazione fino a 18 anni.

Per i due anni di interregno, però, non è stato così.