Rinnegare il pensionamento si può. ItaliaOggi del 20/12/2005
La domanda di riammissione può essere presentata per una sola provincia anche diversa da quella nella quale si prestava servizio all'atto della cessazione e indirizzata sia alla direzione scolastica regionale che al competente del centro dei servizi amministrazione. L'eventuale accoglimento della domanda avrà decorrenza dal 1° settembre 2006.
Contenuti della domanda La domanda deve riportare, unitamente ai dati anagrafici, l'indicazione della sede di titolarità, della classe di concorso o del profilo professionale di appartenenza all'atto della cessazione dal servizio. Deve inoltre indicare le cause della cessazione e i motivi che sono alla base della richiesta di riammissione. Nella domanda va anche indicate le preferenze relative alle sedi della provincia prescelta e, obbligatoriamente, l'assenso o il diniego ad accettare un'assegnazione d'ufficio nel caso di indisponibilità delle sedi richieste.
Condizioni per la riammissione ed effetti giuridici ed economici La riammissione in servizio resta, in ogni caso, subordinata alla disponibilità della cattedra o del posto richiesto. Va disposta dopo le operazioni di mobilità e su un'aliquota di posti fissata annualmente dall'ordinanza sulla mobilità. Pur in presenza delle predette condizioni, l'amministrazione scolastica non è tuttavia obbligata ad accogliere la domanda avendo a disposizione, per giurisprudenza consolidata, un ampio potere discrezionale anche in relazione alla valutazione dell'interesse pubblico nell'adozione del provvedimento di riammissione. Il personale la cui domanda di riammissione viene accolta dovrà assumere servizio dal 1° settembre 2006. Assumerà nel ruolo la posizione giuridica ed economica che occupava all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Dovrà rinunciare al trattamento pensionistico in godimento, trattamento che sarà ripristinato all'atto della nuova cessazione sempre che possa fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalle norme vigenti al momento della nuova cessazione. Per quanto riguarda, invece, il trattamento di fine servizio liquidato dall'Inpdap all'atto della prima cessazione, esso non dovrà essere restituito né potrà essere rideterminato considerando anche i nuovi periodi di servizio. Per questi ultimi verrà liquidata la quota di trattamento di fine rapporto maturata. |