Scarsa la managerialità dei dirigenti. Preside e direttore condannati a risarcire per il furto di terzi. da ItaliaOggi del 5/4/2005
Il danno subito dalla scuola, a seguito della sottrazione, a opera di ignoti, della somma versata dagli alunni in relazione a particolari iniziative, può essere imputato al dirigente scolastico e al direttore dei servizi amministrativi. La responsabilità deriva dalla violazione di obblighi diversi e inerenti alle due figure. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale che consentano il più corretto e produttivo utilizzo. Il direttore dei servizi generali e amministrativi deve garantire, mediante opportune modalità organizzative (in un contesto collaborativo e di complementarità con il dirigente), la funzionalità e regolarità dell'attività amministrativo contabile. La sezione terza giurisdizionale di appello della Corte dei conti ha ribadito questi principi in una sentenza del 28 gennaio 2005, ristabilendo l'orientamento altre volte affermato nella particolare materia. Il giudice di appello ha perciò condannato il dirigente scolastico e il direttore dei servizi amministrativi di un istituto scolastico (ciascuno nella misura del 50%) al risarcimento del danno patito dall'erario e conseguente alla sottrazione di somme versate dagli alunni e custodite a scuola, in attesa di trasferimento sul conto dell'istituzione scolastica.
Il primo grado La Corte dei conti, sezione regionale del Veneto, aveva in precedenza prosciolto sia il dirigente che il dirigente dei servizi amministrativi dall'addebito patrimoniale contestato dal procuratore regionale. Il primo, poiché aveva raccomandato, sia pure in via informale, l'adozione della necessaria cautela e il rispetto della normativa relativa ai versamenti di contributi da parte degli alunni. La direzione amministrativa, perché aveva osservato le regole di generale prudenza ai fini della temporanea conservazione a scuola di somme, confidando nel fatto che tale prassi non era mai stata turbata da furti o ammanchi. In sostanza, il primo giudice non aveva ravvisato né nella condotta del dirigente scolastico, né in quella della dsga, gli estremi della colpa grave. La responsabilità per danno causato all'amministrazione resta esclusa qualora nella condotta del dipendente possa essere riscontrata una colpa lieve, afferente a una negligenza (o imprudenza o imperizia) che non abbia una particolare (straordinaria) intensità.
L'appello La sezione di appello della Corte dei conti ha tuttavia considerato che l'indagine del giudice contabile deve tener conto, al fine di valutare la gravità della colpa del dipendente, dell'organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità che deve perseguire, alla luce di parametri di tollerabilità. Ciò comporta, con riferimento al dirigente scolastico, come per gli altri dirigenti pubblici, "che i vari aspetti della sua condotta vanno valutati su un piano di maggior rigore, atteso che a essi è richiesto un impegno manageriale, da valutarsi con riferimento sia alla legittimità dell'azione amministrativa sia all'efficacia e all'efficienza dell'azione stessa". |