Entro il 2 maggio la presentazione delle istanze

per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Precari, parte la corsa alle domande.

Rinnovo obbligatorio anche per gli insegnanti

che sono già iscritti Punteggi da adeguare al Dl omnibus.

di Giovanni Scaminaci, da Il Sole 24 Ore del 3/4/2005.

 

ROMA. L’emanazione del decreto per il riordino delle graduatorie permanenti (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) ha fatto scattare per circa mezzo milione di docenti precari presenti nella superlista, e per quanti dovranno chiedere l’inserimento per la prima volta, il conto alla rovescia per i 30 giorni di tempo a disposizione stabiliti dal provvedimento per presentare la domanda.

Si tratta di un confronto serrato, giocato a colpi di titoli e anzianità di servizio, dove anche una differenza minima nel punteggio può permettere di scalare centinaia di posti in graduatoria. E' dunque, opportuno esaminare nel dettaglio alcune delle principali indicazioni contenute nel documento diffuso da viale Trastevere.

 

La presentazione della domanda.

La domanda va presentata al Csa (ex provveditorato) entro il 2 maggio, utilizzando i modelli allegati al decreto. Entro lo stesso termine deve essere presentato anche il modello per l’eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatone di circolo e d’istituto si chiede l’inclusione. La domanda, con la dichiarazione dei titoli posseduti, deve essere spedita con raccomandata o presentata a mano. Coloro che sono già iscritti possono presentarla via Intenet. Il decreto e tutti i moduli necessari sono affissi all’albo degli uffici scolastici regionali e disponibili sul sito intenet e sulla rete intranet del Miur, all’indirizzo www.istruzione.it.

 

Chi può iscriversi in graduatoria.

La domanda deve essere presentata da tutti gli insegnanti che aspirano a essere inseriti in graduatoria. La permanenza di coloro che sono già iscritti non è, infatti, automatica.

Per la II e III fascia i titoli sono valutati sulla base della tabella allegato 1. L’abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all’ insegnamento secondario (Ssis) non costituisce titolo d’accesso per la I e II fascia. Non costituiscono, inoltre, titoli di accesso i diplomi di Didattica della musica e la laurea in Scienze della formazione primaria. Per il personale iscritto nella III fascia la valutazione viene effettuata sulla base della tabella allegato 2. Per i nuovi inserimenti in 111 fascia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli:

• idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami o a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, o presso le Ssis, o a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione o idoneità;

• idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione europea e riconosciute con provvedimento ministeriale;

• diploma di Didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A;

• laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante;

• idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita con riserva nella sessione riservata di abilitazione, di cui all’O.m. n.1 del 2 gennaio 2001, in base all’articolo 2, comma 7 bis della legge 143/04.

 

Le iscrizioni con riserva.

Possono chiedere l’iscrizione Con riserva:

• gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegnamento secondario;

• i laureandi nella sessione estiva in scienze della formazione primaria;

• i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all’articolo 2 della legge 143/04, indetti con Dm n. 21/05 e Dm n. 100/04.

Possono iscriversi con riserva, negli elenchi di sostegno, i decenti abilitati Ssis, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno; i docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal Dm 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno; i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria ammessi ai corsi di specializzazione in attività di sostegno, indetti con Dm n. 21/05, in base all’articolo 2, comma 1 bis della legge 143/04. I docenti che saranno ammessi ai corsi speciali abilitanti (articolo 2, commi 1 c bis e 1 ter, legge 143/04) potranno iscriversi con riserva per l’anno scolastico 2006/07.

 

Le novità nei punteggi.

Nei prossimi giorni il decreto sarà integrato per dare attuazione alle disposizioni della legge di conversione del decreto legge 7/05, che prevede una diversa valutazione, rispetto alle tabelle precedenti, dei diplomi di perfezionamento con l’attribuzione di due punti rispetto ai tre (confermati) attribuibili ai master e ai diplomi di specializzazione.