La mobilità resta sulla carta.

Nessuna intesa con sindacati e amministrazioni

da ItaliaOggi del 19/4/2005

 

Non decolla la mobilità intercompartimentale. Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, più conosciuto come mobilità intercompartimentale e previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha stentato fino a oggi, perlomeno nel comparto scuola, a decollare. Resistenze di natura tecnica e politico-sindacale hanno finora ostacolato, salvo rare eccezioni, ogni tentativo di entrata o di uscita volontaria nel o dal comparto scuola, favorite in questo da un ampio potere discrezionale attribuito alle amministrazioni. Nel citato articolo 30 si legge infatti che le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Un possono dietro il quale la stragrande maggioranze delle amministrazioni, ministero dell'istruzione compreso, si è trincerata per non facilitare alcun passaggio, ancorché richiesto dai dipendenti.

 

Gli accordi mancati

A non consentire, nel comparto scuola, l'attivazione della mobilità intercompartimentale ha contribuito, fino a oggi, anche la mancata definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, dei criteri e delle modalità per l'individuazione del personale da trasferire, oltre che l'assenza degli accordi che il ministero dell'istruzione doveva promuovere con le altre amministrazioni ed enti pubblici, come previsto dall'articolo 10 del contratto collettivo di lavoro del 24 luglio 2003.

 

Decreto omnibus

Un impulso all'attivazione della mobilità dovrebbe ora aversi per effetto della entrata in vigore della legge 31 marzo 2005, n. 43 - legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali e per la mobilità dei pubblici dipendenti. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, il legislatore ha aggiunto, dopo il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un comma 2-bis. Tale comma recita testualmente: "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio". Il trasferimento, precisa la legge, "è disposto nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".

 

Mobilità d'ufficio

Si è, pertanto, di fronte a un capovolgimento rispetto all'originaria normativa sulla mobilità intercompartimentale. Non più un potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni di coprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti che ne fanno richiesta, ma un vero e proprio dovere di attivare le procedure di mobilità prima di espletare eventuali procedure concorsuali. Gli effetti più rilevanti delle nuove norme potrebbero ripercuotersi soprattutto nel comparto scuola interessato all'espletamento delle annuali procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative all'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Per gestire al meglio i ventilati effetti e per consentire un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, si attende che il Miur emani, nel più breve tempo possibile, precise disposizioni idonee a favorire un'applicazione corretta della innovata disciplina in materia di mobilità intercompartimentale.