Punteggio di montagna, parola alla corte
costituzionale.
I precari incrociano le dita.
di Salvo Guliti da
La Sicilia del
3/4/2005
Il punteggio di montagna approda alla Consulta e
tutti gli insegnanti precari della provincia di Enna incrociano le
dita per un annullamento della legge. Il destino di almeno un migliaio
di docenti precari, dalle Materne alle superiori, dipenderà dal
pronunciamento della Corte costituzionale in merito alla
supervalutazione del punteggio di montagna. Il perché va spiegato
subito della "appetibilità" di una provincia con otto centri di
montagna. Quindi gli ennesi temono che venga invasa da altri colleghi
con maggiore anzianità di servizio.
E proprio sul principio dell'anzianità di servizio, il Tar del Molise,
ma il caso può considerarsi indicativo per tutto il territorio
nazionale, ha disposto la sospensione di un giudizio, concernente la
legittimità del doppio punteggio di servizio attribuito ad una docente
nell'anno scolastico 2003/2004 e ha trasmesso gli atti alla Corte
costituzionale, per verificare se la norma che dispone l'attribuzione
del bonus sia conforme al dettato costituzionale oppure no (ordinanza
4/2005; Calogero Piscitello presidente; Alberto Tramaglini estensore).
La normativa in questione è l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7
aprile 2004, n.97 (convertito in legge 143/2004) e il punto B 3,
lettera h) della tabella di valutazione allegata.
In pratica, le disposizioni che attribuiscono il doppio punteggio di
servizio ai soggetti che hanno lavorato nelle scuole considerate di
montagna. La questione di legittimità costituzionale, peraltro, non
riguarda la norma in sé, quanto, invece, «la sua portata retroattiva -
si legge nell'ordinanza - vale a dire la sua idoneità a classificare
le sedi di servizio in due diverse categorie di punteggio e ciò dopo
che il servizio è stato reso nella sede lavorativa prescelta senza
alcuna consapevolezza dei benefici futuri».
Il giudice amministrativo, peraltro, ha posto in evidenza il fatto
che, per l'introduzione del bonus, anche l'immissione in ruolo non
dipende più da una valutazione legata all'effettiva anzianità di
servizio. Finendo per dipendere dall'esito di quella che il Tar Molise
definisce alla stregua di una lotteria, in cui soccombe in partenza
«proprio chi aveva maggiore anzianità effettiva di servizio - recita
l'ordinanza - occupando le prime posizioni in graduatoria e che al
sopraggiungere della nuova normativa non si è trovata nella sede
qualificata giusta per ottenere un premio di così consistente portata»
(il raddoppio del punteggio). Ciò perché, a un maggior numero di anni
di servizio, non corrisponde più un punteggio più alto. Essendo
l'attribuzione del punteggio legata anche al tipo di sede dove si è
prestato servizio. La sede montana, infatti, con le nuove norme, dà
titolo al raddoppio del punteggio e ciò sconvolge le posizioni in
graduatoria.