Punteggio di montagna, parola alla corte costituzionale.

I precari incrociano le dita.

di Salvo Guliti  da La Sicilia del 3/4/2005

 

Il punteggio di montagna approda alla Consulta e tutti gli insegnanti precari della provincia di Enna incrociano le dita per un annullamento della legge. Il destino di almeno un migliaio di docenti precari, dalle Materne alle superiori, dipenderà dal pronunciamento della Corte costituzionale in merito alla supervalutazione del punteggio di montagna. Il perché va spiegato subito della "appetibilità" di una provincia con otto centri di montagna. Quindi gli ennesi temono che venga invasa da altri colleghi con maggiore anzianità di servizio.

E proprio sul principio dell'anzianità di servizio, il Tar del Molise, ma il caso può considerarsi indicativo per tutto il territorio nazionale, ha disposto la sospensione di un giudizio, concernente la legittimità del doppio punteggio di servizio attribuito ad una docente nell'anno scolastico 2003/2004 e ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, per verificare se la norma che dispone l'attribuzione del bonus sia conforme al dettato costituzionale oppure no (ordinanza 4/2005; Calogero Piscitello presidente; Alberto Tramaglini estensore). La normativa in questione è l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97 (convertito in legge 143/2004) e il punto B 3, lettera h) della tabella di valutazione allegata.

In pratica, le disposizioni che attribuiscono il doppio punteggio di servizio ai soggetti che hanno lavorato nelle scuole considerate di montagna. La questione di legittimità costituzionale, peraltro, non riguarda la norma in sé, quanto, invece, «la sua portata retroattiva - si legge nell'ordinanza - vale a dire la sua idoneità a classificare le sedi di servizio in due diverse categorie di punteggio e ciò dopo che il servizio è stato reso nella sede lavorativa prescelta senza alcuna consapevolezza dei benefici futuri».

Il giudice amministrativo, peraltro, ha posto in evidenza il fatto che, per l'introduzione del bonus, anche l'immissione in ruolo non dipende più da una valutazione legata all'effettiva anzianità di servizio. Finendo per dipendere dall'esito di quella che il Tar Molise definisce alla stregua di una lotteria, in cui soccombe in partenza «proprio chi aveva maggiore anzianità effettiva di servizio - recita l'ordinanza - occupando le prime posizioni in graduatoria e che al sopraggiungere della nuova normativa non si è trovata nella sede qualificata giusta per ottenere un premio di così consistente portata» (il raddoppio del punteggio). Ciò perché, a un maggior numero di anni di servizio, non corrisponde più un punteggio più alto. Essendo l'attribuzione del punteggio legata anche al tipo di sede dove si è prestato servizio. La sede montana, infatti, con le nuove norme, dà titolo al raddoppio del punteggio e ciò sconvolge le posizioni in graduatoria.