Risarcimento per omessa nomina.

di  A. Giorni, dal CIP del 30/8/2005

 

È risarcibile il danno subito da un insegnante illegittimamente esclusa da una supplenza. Lo ha sancito il Tar Calabria con la sentenza n. 988/2005.

Nel caso in esame il provveditorato agli studi di Reggio Calabria aveva emanato un provvedimento avente ad oggetto ´Cattedre, posti e spezzoni orario residuati dopo le operazioni di utilizzazione del personale titolare', con invito ai presidi di interpellare i docenti titolari che potevano prestare servizio fino ad un numero di sei ore eccedenti l'orario d'obbligo prima di provvedere alla stipula dei contratti di lavoro a termine.

 

In seguito a questo provvedimento, il dirigente di una scuola Media di Locri aveva omesso di consultare l'insegnante ricorrente che, sin dall'inizio dell'anno scolastico, aveva dato la propria disponibilità ad operare oltre le 18 ore dell'orario d'obbligo fino a un massimo di 6 ore settimanali e aveva assunto un'altra docente con stipula di contratto di lavoro individuale a tempo determinato.

La ricorrente si era così rivolta la Tar per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento del preside della scuola media di Locri, nonché dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente e con l'altra docente. Il Tar della Calabria accoglie il ricorso e, previa declaratoria di nullità del contratto individuale di lavoro, condanna il provveditorato agli studi al pagamento in favore della ricorrente dei danni subiti per mancata retribuzione delle ore di supplenza previste nell'anno scolastico per il corso lavoratori, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo e i contributi previdenziali ed assicurativi come per legge. Secondo il collegio, infatti, l'azione di ripristino del patrimonio, in ragione del pregiudizio sofferto, trova il suo fondamento nel principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 del codice civile, richiedendo gli elementi costitutivi della condotta illecita, della colpa e del danno economico in senso stretto.

Il Tar osserva che la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria hanno già da tempo condiviso l'assimilazione della responsabilità dell'amministrazione per attività provvedimentale a quella contrattuale per violazione di diritti relativi. Quanto, poi, all'ingiustizia del danno, essa si risolve non solo nella lesione, in assenza di una causa giustificativa, di una situazione giuridico-soggettiva attiva meritevole di protezione per l'ordinamento, ma anche nell'incisione di diritti della persona garantiti dalla Costituzione sulla base della categoria dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost. e dei principi fondamentali, come per esempio il diritto ad esplicare la personalità attraverso il lavoro e ad affermare la dignità personale in sede di integrazione sociale. Nel caso di specie, al tribunale pare che la responsabilità dell'amministrazione per attività provvedimentale illegittima sia integrata dall'omessa utilizzazione dei docenti di ruolo in soprannumero ai fini del conferimento delle supplenze temporanee e comunque dalla mancata consultazione dei docenti titolari per come previsto nella lettera-circolare del 19/10/1996. Il danno patrimoniale cagionato, quindi, può essere rapportato alla retribuzione delle ore di supplenza previste nell'anno scolastico per il corso lavoratori, oltre interessi e rivalutazione e i contributi previdenziali e assicurativi.