GIURISPRUDENZA La Consulta nega la disparità di trattamento rispetto ai dirigenti e agli Ata. Prof licenziabili per motivi di salute. Il profilo e lo stato giuridico dei docenti legittimano la misura. da ItaliaOggi del 2/8/2005
È costituzionalmente legittimo il licenziamento del docente inidoneo per motivi di salute. Sulla base di questa considerazione i giudici della Consulta hanno rilasciato il giudizio sulla Finanziaria 2003 dichiarando non fondata la questione di legittimità in riferimento al principio fondamentale di uguaglianza. La sentenza n. 322 è stata pubblicata il 26 luglio scorso. LA QUESTIONE Il tribunale di Roma, che era stato adìto con ricorso da alcuni insegnanti, dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento della funzione docente per motivi di salute ed utilizzati in altri compiti, per giudicare sull'accertamento del diritto degli stessi alla conservazione del rapporto di lavoro, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge n. 289 del 27/12/2002 presumendo la violazione degli artt. 3, 34 e 35 della Costituzione. Ad avviso del giudice a quo la disposizione avrebbe introdotto una disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre categorie di personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e personale Ata). LE TIPOLOGIE La denunciata disparità di trattamento del personale docente, rispetto a quello ausiliario, tecnico e amministrativo e a quello dirigente in ragione della prospettata risoluzione del rapporto di lavoro, va osservata con riguardo alla tipologia di stato giuridico delle rispettive categorie, dice la Corte. Preso in esame il Testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297/94), va rilevato che la funzione docente resta delineata come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione di cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo ed alla formazione umana e critica della loro personalità. Diversamente il dirigente ha funzioni più propriamente amministrative con carattere direttivo e gestionale dell'istituto; ha, inoltre, un ruolo di dimensione regionale ed è soggetto a valutazioni sulle funzioni assolte. D'altro canto, il personale Ata, meglio disciplinato in ambito contrattuale, svolge varie attività di ausilio alla didattica ed al settore amministrativo che restano molto distinte da quelle proprie e tipiche della funzione docente. È dunque erroneo il convincimento del tribunale a quo per il quale le tre categorie sarebbero riconducibili a una medesima disciplina di stato giuridico. La disciplina impugnata non è stata, così, ritenuta idonea a determinare l'emergenza di una disparità di trattamento agli effetti dell'art. 3 della costituzione. I MOTIVI DI CASSA A un'attenta lettura non può, tuttavia, sfuggire una considerazione esposta nel finale della sentenza e che rende del docente un'immagine quasi eroica. La Consulta ha, infatti, scritto che nel complessivo quadro di misure volte alla razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e nell'ambito di una politica generale di contenimento della spesa, trovano giustificazione norme dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur idoneo per ragioni di salute all'espletamento della funzione docente, può essere ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni, previo il transito presso altre strutture organizzative pubbliche. |