In vista della riapertura del nuovo anno
scolastico,
il ministero ha chiarito le incompatibilità.
Libera professione aperta ai prof.
Attività commerciali e industriali vietate,
salvo per i part-time
da
ItaliaOggi del
23/8/2005
Libera professione, unico approdo, o quasi, per
gli insegnanti di ruolo in cerca di un impiego aggiuntivo. Fare altro,
un'attività commerciale oppure industriale, resta impossibile. Salvo
non si sia in regime di part-time. Un regime che è sempre più
richiesto, nel 2004 è arrivato a quota 14 mila, così come il
collocamento fuori ruolo per attività in enti pubblici o per permessi
sindacali, 7.100 richieste. In occasione della riapertura del nuovo
anno scolastico, il ministero dell'istruzione è intervenuto con una
nota di chiarimento sulle attività compatibili con la professione
docente (circolare protocollo n. 1584/2005), visto che per chi viola
le disposizioni scattano sanzioni disciplinari pesanti, non escluso il
licenziamento.
Il riferimento normativo resta il Testo unico
(legge n. 297/1994) che all'articolo 508, comma 10, precisa che il
personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale
o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze
di privato o accettare cariche in società costituite a fini di lucro,
tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la
nomina è riservata allo stato.
Il divieto, piuttosto ampio, che è la naturale conseguenza del
principio generale per il quale il dipendente pubblico è obbligato a
prestare il proprio lavoro in modo esclusivo verso la propria
amministrazione, non scatta per gli insegnanti che hanno ottenuto la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il part-time che lascia mani libere al docente è però solo quello che
non supera il 50% dell'orario completo. In questo caso l'insegnante è
solo tenuto a comunicare al preside del proprio istituto lo
svolgimento dell'attività aggiuntiva, "a pena di decadenza
dall'impiego". Dal novero del divieto di cui al comma 10 dell'articolo
508 sono escluse le attività di volontariato, quelle collegate
all'espressione della propria personalità o del proprio pensiero, gli
incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero dalla
stessa scuola (per esempio, sono pienamente legittime le
collaborazioni anche plurime con altri istituti scolastici). Fuori dal
divieto anche l'amministrazione del proprio condominio o la
partecipazione a commissioni tributarie, come la giurisprudenza ha
avuto modo di chiarire. Restano poi le libere professioni,
intendendosi per libera professione la prestazione intellettuale
regolata o no dall'iscrizione a un albo o a un elenco speciale: sono
consentite, previa autorizzazione del dirigente scolastico. Si deve
trattare di una professione che non deve pregiudicare "l'ordinato e
completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e
che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito", recita
la nota ministeriale. Garantito lo svolgimento ordinato e completo
della propria prestazione, gli insegnanti sono dunque liberi di
impartire lezioni private, di patrocinare in tribunale come avvocato,
se sono docenti di diritto, di fare visite mediche, se sono psicologi.
Nel caso di inosservanza, scattano le sanzioni previste dal Testo
unico: si parte dalla diffida a rimuovere l'incompatibilità che dà
luogo all'apertura di una procedura disciplinare (avvertimento scritto
e censura). In caso di mancato adeguamento alla diffida, scatta la
risoluzione automatica del rapporto di lavoro.