In vista della riapertura del nuovo anno scolastico,
il ministero ha chiarito le incompatibilità.

Libera professione aperta ai prof.

Attività commerciali e industriali vietate, salvo per i part-time

da ItaliaOggi del 23/8/2005

 

Libera professione, unico approdo, o quasi, per gli insegnanti di ruolo in cerca di un impiego aggiuntivo. Fare altro, un'attività commerciale oppure industriale, resta impossibile. Salvo non si sia in regime di part-time. Un regime che è sempre più richiesto, nel 2004 è arrivato a quota 14 mila, così come il collocamento fuori ruolo per attività in enti pubblici o per permessi sindacali, 7.100 richieste. In occasione della riapertura del nuovo anno scolastico, il ministero dell'istruzione è intervenuto con una nota di chiarimento sulle attività compatibili con la professione docente (circolare protocollo n. 1584/2005), visto che per chi viola le disposizioni scattano sanzioni disciplinari pesanti, non escluso il licenziamento.

Il riferimento normativo resta il Testo unico (legge n. 297/1994) che all'articolo 508, comma 10, precisa che il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privato o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo stato.


Il divieto, piuttosto ampio, che è la naturale conseguenza del principio generale per il quale il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in modo esclusivo verso la propria amministrazione, non scatta per gli insegnanti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.


Il part-time che lascia mani libere al docente è però solo quello che non supera il 50% dell'orario completo. In questo caso l'insegnante è solo tenuto a comunicare al preside del proprio istituto lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, "a pena di decadenza dall'impiego". Dal novero del divieto di cui al comma 10 dell'articolo 508 sono escluse le attività di volontariato, quelle collegate all'espressione della propria personalità o del proprio pensiero, gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero dalla stessa scuola (per esempio, sono pienamente legittime le collaborazioni anche plurime con altri istituti scolastici). Fuori dal divieto anche l'amministrazione del proprio condominio o la partecipazione a commissioni tributarie, come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire. Restano poi le libere professioni, intendendosi per libera professione la prestazione intellettuale regolata o no dall'iscrizione a un albo o a un elenco speciale: sono consentite, previa autorizzazione del dirigente scolastico. Si deve trattare di una professione che non deve pregiudicare "l'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito", recita la nota ministeriale. Garantito lo svolgimento ordinato e completo della propria prestazione, gli insegnanti sono dunque liberi di impartire lezioni private, di patrocinare in tribunale come avvocato, se sono docenti di diritto, di fare visite mediche, se sono psicologi. Nel caso di inosservanza, scattano le sanzioni previste dal Testo unico: si parte dalla diffida a rimuovere l'incompatibilità che dà luogo all'apertura di una procedura disciplinare (avvertimento scritto e censura). In caso di mancato adeguamento alla diffida, scatta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.