Docenti inidonei licenziabili.

 di Antimo Di Geronimo, da La Stampa Puntoscuola del 4 agosto 2005

 

Sì al licenziamento dei docenti inidonei dopo 5 anni, se incollocabili. Il via libera viene dalla Corte costituzionale (322, del 26 luglio 2005) che ha dichiarato infondata una questione di costituzionalità posta dal Tribunale di Roma, sulla norma della Finanziaria del 2003, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per i docenti inidonei che non transitano in altre amministrazioni.

La norma contestata

Si tratta, in particolare, dell’articolo 35, comma 5, della legge 289/2002. Il dispositivo prevede che il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto possa chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Qualora il passaggio non dovesse avvenire, la legge prevede che il docente venga mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni. Dopo di che scatta il licenziamento.

I motivi del Tribunale di Roma

I motivi che avevano indotto il Tribunale di Roma a sollevare la questione di legittimità costituzionale si basavano, essenzialmente, sul fatto che questa norma si applica solo ai docenti. E ciò comporterebbe, di per sé, una discriminazione ai danni degli insegnanti inidonei per motivi di salute, incompatibile con i principi costituzionali. Tanto più che, secondo il giudice rimettente, l’ordinamento prevede norme di tutela di segno contrario. Volte cioè a tutelare il diritto al lavoro dei disabili. In più, la previsione del licenziamento per legge, sarebbe incompatibile anche con gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 165/2001, che prevedono, invece, procedure che dispongono la collocazione in disponibilità per due anni, del personale in esubero prima di procedere al licenziamento.

La risposta della Consulta

Le tesi del Tribunale di Roma, però, non sono state condivise dal giudice delle leggi, che ha smontato le relative argomentazioni, affermando che la specificità dei docenti giustifica l’esistenza di una diversa disciplina, rispetto al personale Ata e ai dirigenti scolastici. E, per quanto riguarda la mancata applicazione degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 165/2001, la corte costituzionale ha fatto presente che la relativa disciplina è inapplicabile ai docenti inidonei, perché non si tratta di personale in esubero, ma di docenti che diventano licenziabili alla scadenza di una sorta di periodo di comporto della durata di 5 anni. Fatto questo che non contrasta con l’ordinamento e la giurisprudenza della corte costituzionale, in quanto l’esistenza di un periodo massimo di malattia, oltre il quale scatta il licenziamento e le relative tutele sociali (pensione di invalidità ecc) è pacificamente accettato.

La specificità dei docenti

Sulla questione della specificità dei docenti, rispetto alle altre categorie di personale della scuola, il giudice della leggi ha osservato inoltre: «che le indicate tipologie di personale (docenti, Ata e dirigenti n..d.r.) versano in una situazione di stato giuridico che non ne consente l'assimilazione in una unica categoria, con la conseguenza che non è irragionevole la previsione di una diversa disciplina in materia.» Secondo la consulta <> si legge nella sentenza «rispetto alle quali la disciplina impugnata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti dell'articolo 3 della costituzione».